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lunedì 24 agosto 2015

La Buona Scuola ... pillola 4

Genere … generalità …

Passiamo ora all’esame del comma 16 della L. n. 107 del 2015.


Su internet tale comma è stato inteso come introduzione dell’indottrinamento gender in tutte le scuole del Regno.



Vediamo cosa dice.

“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”

Come si vede, nulla di sinistro e/o di pericoloso. Ma lo stesso comma aggiunge:


“al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013”


Quindi, in sintesi, il legislatore “invita” le istituzioni scolastiche a formulare piani triennali dell’offerta formativa che diano attuazione ai principi delle pari opportunità. E fin qui, a mio avviso, proprio nulla di male. 

E promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi. E sin qui, di nuovo, nulla di male. 

E promuovendo la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Ed ancora, nulla di male, anche se qualche perplessità la prosa normografica la genera. Infatti, l’invito è di impartire agli alunni, in funzione della loro età, insegnamenti - barriera nei confronti della violenza inerente al genere delle persone e a tutte le varie forme possibili di discriminazioni derivanti. 

Ciò significa che si insegnerà ai bimbi che ancora non possono sapere cosa sono o cosa decideranno di essere in futuro? Che sono entità sessualmente amorfe? Che si possono amare anche gli animali o gli alberi? Che, prima di decidere come essere, si debbano provare tutte le alternative e scegliere la più confacente al proprio desiderio erotico? Che si erotizzeranno gli alunni sin dalla più tenera età? E che tali pretesi indottrinamenti saranno imposti dall’alto senza che i genitori possano opporsi? No, il testo di legge mi pare chiaro, pur nelle sue incertezze. Esso, infatti, intende prevenire atteggiamenti di violenza e di discriminazioni nei confronti della diversità di genere.

Ma andiamo a vedere cosa prevede l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Esso recita che “Art. 5 (( Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere


1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.


2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:


a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;


b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;


c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;


d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;


e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;


f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;


g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;


h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;


i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;


l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.


3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.


4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Violenza di genere. Prevenzione della violenza nei confronti delle donne. Sensibilizzazione degli studenti e dei docenti nei confronti di tale tematica.


Ma allora come mai in rete circolano leggende, costruite più o meno ad arte, contro questo comma che dà soltanto applicazione ad una legge precedente la quale, tra le altre cose, è finalizzate alla lotta alla violenza contro le donne e all’odioso fenomeno dello stalking? Quale pericoloso, e incontrollato, meccanismo ha indotto i più a credere che tale “prevenzione della violenza di genere” fosse la trasposizione, più o meno incontrollata, dei gender studies in argomento di studio e di formazione delle persone?



Certo il timore paventato, probabilmente ad arte dai troll digitali, è sicuramente la demolizione di un caposaldo dell’educazione familiare dei soggetti in formazione, oltre che la sua espropriazione da parte di un’istituzione terza, la scuola, come longa manus dell’educazione di Stato, vale a dire il nesso identità biologica e identità sessuale. Così, il gender è divenuto lo spauracchio degli italiani …


Tuttavia, sarebbe bene tornare alla semplicità delle cose per sgombrare il campo da inutili equivoci e timori. Nella legge non si passa mai il termine ‘gender’, ma sempre, e comunque, quello di ‘genere’. Ora per genere, in lingua italiana, s’intende la differenza di sesso, vale a dire sesso maschile e sesso femminile, o, per dirla altrimenti, il genere maschile e il genere femminile. Bisogna, dunque, prevenire ogni forma di violenza che abbia ad oggetto la differenza di genere e le correlate discriminazioni che ne seguirebbero.


Siamo, cioè, di fronte al classico abbaglio internettiano o al classico colpo di sole estivo!






(url immagine: http://media02.radiovaticana.va/photo/2014/11/26/RV1036_Articolo.jpg)


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