Sulle
spalle dei nani #2
Una
lettura della cosiddetta autonomia differenziata
Ha
sicuramente ragione Gianni Ferrara quando scrive che ogni Costituzione ha una sua
storia, e, quindi, una precisa origine storica dei suoi principi (Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, p. 12). E, nel nostro
caso, il background dei costituenti è sicuramente l’esperienza fascista.
Tuttavia, non è affatto detto che una tendenza generale debba per forza valere
come evoluzione necessaria. Infatti, la stessa L. Cost. n. 3 del 2001 è
debitrice nei confronti delle varie bozze e proposte di revisione
costituzionale discusse dalla Commissione bicamerale D’Alema nel 1997, ovvero
in una temperie culturale ben precisa. La riforma, pertanto, appare oggi
“vecchia” dal momento che i bisogni avvertiti e le condizioni di loro effettiva
realizzazione sono profondamente diversi. Ne consegue che lo stesso impegno a
garantire condizioni eque di realizzazione personale assume un profilo
decisamente eterogeneo.
Inoltre
sembra che abbia ragione De Monticelli quando scrive che «il sentimento
fondamentale è un disprezzo per il proprio prossimo che oscilla fra gli estremi
dell’indulgenza e del rancore, propendendo decisamente per quest’ultimo, con
un’ossessiva insistenza sul sospetto, la paura e la vendetta, apparentemente
gli unici motori della storia» (De
Monticelli, La questione morale, p.
34).
L’atavico
vizio italico alle mancate virtù civiche presenta adesso la sua evoluzione,
ovvero una strutturale incapacità a coagulare interessi privati al fine di
produrre valore comune. Se Lanaro, nella sua monumentale storia dell’Italia
repubblica, lamenta questa scissione tra pubblico
e privato, tra Paese legale e Paese reale S.
Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana,
p. 477 e sg.),
è sicuramente la De Monticelli ad offrirci la diagnosi più evoluta e prossima
al fenomeno osservato: «siamo un paese con troppi individui non formati […] una
parte troppo grande delle persone, in questo Paese, non è mai uscita veramente
dalla sua famiglia, ristretta o allargata. La nostra società civile è fatta di
personalità fragilissime dal punto di vista dell’assunzione di responsabilità
individuali […] Quando i partiti di massa novecenteschi sono finiti, questa
immaturità è venuta alla luce» (De Monticelli, op. cit., p. 57).
Questo
è puntualmente il caso della cosiddetta autonomia
differenziata, ovvero la possibilità, contemplata dall’art. 116 Cost., di
poter attribuire maggiori competenze e poteri alle regioni, tramite legge dello
Stato, nelle materie “di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)”, nel rispetto dei principi
stabiliti dall’art. 119 Cost. Questi ultimi stabiliscono l’autonomia
finanziaria degli enti locali.
In
questo modo, i precedenti principi del decentramento e dell’autonomia hanno
istituito un preciso regime che prevede sia entrate dirette delle regioni sia
compartecipazioni alle entrate statali per la parte che riguarda un preciso
territorio. In altri termini, l’art. 119 amplia le possibilità finanziarie
degli enti locali, ma ne perimetra i confini. Secondo la dottrina
costituzionale questi integrano i limiti statuiti dagli artt. 23 e 53 Cost. Il
primo stabilisce una riserva di legge riguardo all’imposizione di prestazioni
personali e patrimoniali nei confronti del cittadino. Il secondo invece stabilisce
che tutti i cittadini e gli stranieri con interessi economici in Italia hanno
il dovere di contribuire alle spese dello Stato mediante prelievi fiscali, in
ragione della capacità contributiva di ciascuno e secondo criteri di
progressività.
Alla luce di questa cornice generale, decliniamo in concreto la questione recentissima delle proposte di autonomia differenziata avanzate da alcune regioni. Queste ultime, forti di una precedente consultazione referendaria locale, hanno richiesto allo Stato un aumento di poteri e competenze a livello locale, segnatamente quelli relativi al terzo comma dell’art. 117 Cost. e quelli relativi alle lettere l), n) ed s).
Tralasciamo il fatto che il Governo non abbia recepito tutte le richieste motivate da parte delle regioni ed analizziamo, senza pregiudizi la questione, pur non potendo entrare nel dettaglio.
L’art. 117 Cost. elenca le materie relativa alla competenza legislativa nazionale, alla competenza legislativa regionale, alla competenza legislativa concorrente, nonché la riserva di legge di sola pertinenza regionale, quest’ultima formulata in termini residuali rispetto a quanto espressamente previsto dalla legge. Le materie di cui alle lettere l), n) ed s) sono le seguenti: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Invece, le competenze di cui al terzo comma del medesimo articolo sono le seguenti:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Come si vede si tratta di parti importanti dell’azione di uno Stato.
(continua)
Alla luce di questa cornice generale, decliniamo in concreto la questione recentissima delle proposte di autonomia differenziata avanzate da alcune regioni. Queste ultime, forti di una precedente consultazione referendaria locale, hanno richiesto allo Stato un aumento di poteri e competenze a livello locale, segnatamente quelli relativi al terzo comma dell’art. 117 Cost. e quelli relativi alle lettere l), n) ed s).
Tralasciamo il fatto che il Governo non abbia recepito tutte le richieste motivate da parte delle regioni ed analizziamo, senza pregiudizi la questione, pur non potendo entrare nel dettaglio.
L’art. 117 Cost. elenca le materie relativa alla competenza legislativa nazionale, alla competenza legislativa regionale, alla competenza legislativa concorrente, nonché la riserva di legge di sola pertinenza regionale, quest’ultima formulata in termini residuali rispetto a quanto espressamente previsto dalla legge. Le materie di cui alle lettere l), n) ed s) sono le seguenti: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Invece, le competenze di cui al terzo comma del medesimo articolo sono le seguenti:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Come si vede si tratta di parti importanti dell’azione di uno Stato.
(continua)
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