Qui il link all'infografica di Pitagora che ho creato con easel.ly.
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lunedì 31 agosto 2015
lunedì 24 agosto 2015
La Buona Scuola ... pillola 4
Genere
… generalità …
Passiamo ora all’esame del comma 16 della L. n. 107 del 2015.
Su internet tale comma è stato inteso come introduzione dell’indottrinamento gender in tutte le scuole del Regno.
Vediamo cosa dice.
“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”
Come si vede, nulla di sinistro e/o di pericoloso. Ma lo stesso comma aggiunge:
“al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013”
Quindi, in sintesi, il legislatore “invita” le istituzioni scolastiche a formulare piani triennali dell’offerta formativa che diano attuazione ai principi delle pari opportunità. E fin qui, a mio avviso, proprio nulla di male.
E promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi. E sin qui, di nuovo, nulla di male.
E promuovendo la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Ed ancora, nulla di male, anche se qualche perplessità la prosa normografica la genera. Infatti, l’invito è di impartire agli alunni, in funzione della loro età, insegnamenti - barriera nei confronti della violenza inerente al genere delle persone e a tutte le varie forme possibili di discriminazioni derivanti.
Ciò significa che si insegnerà ai bimbi che ancora non possono sapere cosa sono o cosa decideranno di essere in futuro? Che sono entità sessualmente amorfe? Che si possono amare anche gli animali o gli alberi? Che, prima di decidere come essere, si debbano provare tutte le alternative e scegliere la più confacente al proprio desiderio erotico? Che si erotizzeranno gli alunni sin dalla più tenera età? E che tali pretesi indottrinamenti saranno imposti dall’alto senza che i genitori possano opporsi? No, il testo di legge mi pare chiaro, pur nelle sue incertezze. Esso, infatti, intende prevenire atteggiamenti di violenza e di discriminazioni nei confronti della diversità di genere.
Ma andiamo a vedere cosa prevede l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Esso recita che “Art. 5 (( Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Violenza di genere. Prevenzione della violenza nei confronti delle donne. Sensibilizzazione degli studenti e dei docenti nei confronti di tale tematica.
Ma allora come mai in rete circolano leggende, costruite più o meno ad arte, contro questo comma che dà soltanto applicazione ad una legge precedente la quale, tra le altre cose, è finalizzate alla lotta alla violenza contro le donne e all’odioso fenomeno dello stalking? Quale pericoloso, e incontrollato, meccanismo ha indotto i più a credere che tale “prevenzione della violenza di genere” fosse la trasposizione, più o meno incontrollata, dei gender studies in argomento di studio e di formazione delle persone?
Certo il timore paventato, probabilmente ad arte dai troll digitali, è sicuramente la demolizione di un caposaldo dell’educazione familiare dei soggetti in formazione, oltre che la sua espropriazione da parte di un’istituzione terza, la scuola, come longa manus dell’educazione di Stato, vale a dire il nesso identità biologica e identità sessuale. Così, il gender è divenuto lo spauracchio degli italiani …
Tuttavia, sarebbe bene tornare alla semplicità delle cose per sgombrare il campo da inutili equivoci e timori. Nella legge non si passa mai il termine ‘gender’, ma sempre, e comunque, quello di ‘genere’. Ora per genere, in lingua italiana, s’intende la differenza di sesso, vale a dire sesso maschile e sesso femminile, o, per dirla altrimenti, il genere maschile e il genere femminile. Bisogna, dunque, prevenire ogni forma di violenza che abbia ad oggetto la differenza di genere e le correlate discriminazioni che ne seguirebbero.
Siamo, cioè, di fronte al classico abbaglio internettiano o al classico colpo di sole estivo!
(url immagine: http://media02.radiovaticana.va/photo/2014/11/26/RV1036_Articolo.jpg)
giovedì 20 agosto 2015
Apologia di Socrate
Tratto dal film Socrate (1971) di Rossellini.
lunedì 17 agosto 2015
Filosofia capovolta ...
Ero alla ricerca di esempi di insegnamento capovolto della filosofia ed ho trovato questo. Lo posto perché lo trovo simpatico.
Certo ci vuole ben altro, ma siamo sulla buona strada!
Buona visione!
Buona visione!
mercoledì 12 agosto 2015
La Buona Scuola ... pillola 3
(url immagine: http://win.gildavenezia.it/hp-img/BuonaScuola_noi.jpg)
Proseguiamo il nostro esame sommario della L. n. 107 del 2015.
I commi 3 e 4 definiscono l’organico dell’autonomia nei termini del contingente di personale, docente e non docente, necessario alla data istituzione scolastica per dare seguito alla “programmazione triennale dell’offerta formativa” finalizzata al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti”.
Il comma 5 lo specifica nei termini che seguono: «organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14».
In altri termini, l’organico del personale viene considerato diretta espressione dei bisogni di personale delle singole istituzioni scolastiche le quali vengono così a vantare fabbisogni di personale per le proprie “esigenze didattiche”, esigenze “organizzative” ed esigenze “progettuali”.
L’erogazione del servizio pubblico
di istruzione, pertanto, si articola e si distingue in:
a)
didattica;
b)
organizzazione;
c)
progettazione.
L’autonomia scolastica,
dunque, viene declinata in termini di fabbisogno di risorse umane finalizzate
alla didattica, all’organizzazione, interna e nei rapporti con l’esterno, della
singola istituzione scolastica, e, infine, alla progettazione, didattica,
educativa e di vision organizzativa.
Queste esigenze sono considerate espressione della
progettazione formativa triennale che le istituzioni scolastiche formulano
sulla base dei bisogni e delle richieste del territorio di riferimento. Il
comma 14, infatti, descrive le fasi di elaborazione e approvazione del piano
suddetto. Esso «e' elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico. Il
piano e' approvato dal consiglio
d'istituto».
Pertanto, la L. n. 107 del 2015 viene a modificare la previggente
disciplina riguardante l’iter di progettazione ed adozione del Piano
dell’Offerta Formativa. Ma, a mio avviso, è del tutto singolare come da tale
piano triennale vengano fatte derivare, da parte del legislatore, tutta una
serie di precise conseguenze per il personale scolastico. Cioè, i «docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale
dell'offerta formativa con attività
di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento». In altri termini,
l’organico dell’autonomia concorre a realizzare quanto espresso nel piano
triennale dell’offerta formativa, garantendo assieme didattica, potenziamento,
sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Non che siano celle vere e proprie novità
per chi lavora a scuola, ma suona sinistro che tale estensione dei compiti
della funzione docente sia imposta dal decisore politico tanto senza adeguata
contrattazione con i lavoratori quanto senza rinnovare un contratto del comparto
scaduto nel 2009, e per di più modificando ex post la disciplina del Testo Unico
del 1994 che specifica la funzione docente.
In altri termini, il legislatore
sta stabilendo che d’ora innanzi il docente realizzerà attività di: a)
didattica; b) potenziamento; c) sostegno; d) organizzazione; e) progettazione;
f) coordinamento. Ed è una misura sinistra per un altro aspetto, perché da un lato
dilata a dismisura le competenze di servizio da svolgere per la funzione docente e dall’altro
lato, però, non prevede alcuna forma di compensazione per tale estensione delle competenze, dirette ed indirette, della funzione docente medesima. Detto altrimenti, la funzione docente aumenta esponenzialmente le sue
dimensioni, ma tutto ad invarianza di spesa corrente per quanto concerne le
retribuzioni.
Come si vede, infatti, e come sarà ancora più chiaro in seguito, con l'esame del comma apposito, l'erogazione del bonus al merito, vale a dire di un ben misero compenso accessorio, una tantum e solo per pochi, non compensa affatto una tale smisurata estensione delle competenze di servizio di pertinenza della funzione docente!
lunedì 10 agosto 2015
Infografica su Eraclito
Sto studiando nuove modalità di didattica della storia della filosofia antica.
L'infografica che segue ne è un esempio, piuttosto eloquente a dire il vero!
Ovviamente, si tratta dei primi passi o dei primi tentativi, ancora lunga mi appare la strada!
Ma penso sia incoraggiante, no?
Qualora l'immagine non fosse visibile, qui il link.
L'infografica che segue ne è un esempio, piuttosto eloquente a dire il vero!
Ovviamente, si tratta dei primi passi o dei primi tentativi, ancora lunga mi appare la strada!
Ma penso sia incoraggiante, no?
Qualora l'immagine non fosse visibile, qui il link.
venerdì 7 agosto 2015
Ode al provvido cercatore di tesori
Un'estate così, limiti non ha eccetto il ciel!
Dopo cicche, cocci, pezzi di vetro ed altro ameno ciarpame,
ecco comparir sulla spiaggia numero tre nientepopodimeno che ...
... il cercator di tesori!
Metal detector a destra e cazzuola a sinistra, palmo a palmo la spiaggia batte,
meticoloso, tesori sembra cercare,
quali francamente difficile dire,
ma lui no, provvido e testardo ogni centimetro quadrato di spiaggia testa,
avanti e dietro, qua e là
infila l'aggeggio sotto il telo della signora e, allo sguardo inviperito di questa, indifferente, come tutto preso dal suo esclusivo impegno, alza le spalle.
"Dovere", sembra giustificarsi, e mentre lo vedo sotto il sole impietoso sudare,
penso che sinora manco una volta l'ho visto scavare.
Eppure, il suo aggeggio ogni tanto fa bip e lui si ferma per più meticolosamente la porzione di sabbia mista ad escrementi umani avanti a lui sondare ,
mentre la silente ed inerte cazzuola, paziente, di affondare tra i granelli grigi la vedi attendere.
Non ogni mattina compie il suo ameno giro, ma quando fa capolino tra gli ombrelloni e i teli, non puoi che chiederti quale tesoro stia cercando. Se quello di un tal Barbanera da Marsala oppure Mattacchione da Mazara. Eppure, lui è lì, gustosa novità dell'estate 2015! Oppure, disperata presenza della crisi lilybetana!
Se è una metafora, però, perdonatemi, avrei preferito non scorgere mai la sua indiscreta presenza ...
Oppure preferisco pensare che sia in cerca di quei beni che, generosi, i bagnanti miei concittadini, elargiscono, vale a dire i magici residui perenni del loro passaggio.
Ergo, non tesori, ma cicche (e similia) va cercando costui!
mercoledì 5 agosto 2015
La Buona Scuola ... pillola 2
Quello che segue è il comma 2 della L. 107 del 2015:
2.
Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realta' locali.
Commento
Il comma 2 declina in termini organizzativi le precedenti finalità del comma 1, e, in modo particolare, “impone” alle istituzioni scolastiche un’apertura sistemica al territorio e un collegamento obbligatorio tra l’efficienza e l’efficacia del servizio reso.
Detto altrimenti, per dare corso alle finalità (1) – (11), «le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale». Il legislatore sembra dunque suggerire alle scuole le vie da seguire per dare piena attuazione alle finalità prefisse e, nel contempo, impone che ciò abbia luogo in termini di invarianza finanziaria, vale a dire imponendo ex lege “flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia” al servizio di istruzione, prevedendo anche “integrazione” e “miglior utilizzo delle risorse e delle strutture”, utilizzo di “tecnologie innovative” e “coordinamento con il contesto territoriale”.
Nel far questo, le istituzioni scolastiche, anche come completo esercizio della propria autonomia, effettuano una «programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali». In altri termini, la normale offerta formativa, che in precedenza le istituzioni scolastiche elaboravano e adottavano annualmente, viene qui intesa in termini di progetto di durata triennale con previsione di un “potenziamento” del servizio reso al fine di dare piena soddisfazione ai bisogni formativi “delle studentesse e degli studenti”.
Anche questa programmazione non è di per sé innovativa, ma viene modificata dal decisore politico nella direzione di un aumento della produttività interna della singola istituzione scolastica, la quale non può più limitarsi alla normale offerta formativa, ma deve anche prevedere forme sistemiche di sua estensione, sempre a parità di bilancio, e di diretto collegamento tra questa e le dotazioni organiche del personale.
La lettura sistemica dell'intero dispositivo darà contezza del sinistro rischio qui presente e che, al momento, anticipo, e cioè che l'efficienza organizzativa della didattica scolastica e del rapporto stretto con il territorio, così come dell'ampliamento dell'offerta formativa, comporti inevitabilmente un aumento della produttività individuale del singolo operatore scolastico cui non corrisponderà adeguata compensazione di natura economica. Detto altrimenti, la detta programmazione triennale rischia di tramutarsi in un riconoscimento istituzionalizzale di tutte le varie forme di prestazioni lavorative non corrisposte pre - esistenti nell'espletamento della funzione docente.
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lunedì 3 agosto 2015
Disney e filosofia 5
Si concludono, finalmente, le disavventure "filosofiche" di Gambadilegno!
(tratto da; Topolino 3101)
Tutto bene?
Non direi, c'è qualcosa che non va ...
sabato 1 agosto 2015
Profili della scuola di oggi ... 9
"il termine cliente non
risulta essere appropriato per descrivere la figura dello studente, il quale è
a tutti gli effetti membro attivo dell’organizzazione scolastica"
(M. Orsi, La scuola: una
comunità a tecnologia imperfetta. Curricolo globale, comunità e organizzazione
scolastica, in G. Cerini (cur.), Il nuovo dirigente scolastico tra
leadership e management, Maggioli, 2010, p, 92)
E in mezzo a tanta retorica del discorso dirigista può pure capitare di trovare questa perla rara, che spezza l'apparente unitarietà monolitica del fronte aziendalistico.
No, gli alunni non sono clienti e la scuola non è un'azienda ove alcuni producono un bene di consumo ed altri fruiscono di quest'ultimo.
Una goccia nel mare, ma fa sempre bene all'anima.
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