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lunedì 4 giugno 2018

mercoledì 30 maggio 2018

Competenze di cittadinanza #1


Visto che c'è un po' di confusione, per non dire proprio ignoranza in merito, inauguro questa nuova serie, ovvero lezioni e materiali utili in materia di cittadinanza attiva.

Buono studio!


venerdì 30 giugno 2017

Disabilità?

"è la vulnerabilità condivisa a costituire la base dell’eguale diritto di ciascuno a vedere pubblicamente riconosciuti i propri bisogni: la legittimazione di ogni democrazia dipende, infatti, dalla capacità di garantire il diritto di partecipazione politica a ognuno"

(M. G. Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies, Giappichelli, Torino, 2016, p. 128)

Riflettiamoci sopra.

La differenza di possibilità crea differenze di genere? Identità diverse? Destini differenti? Declinazioni ulteriori dell'umanità? E sì, cosa è andato storto?

Amene riflessioni inattuali in progress ...




(url: https://img.ibs.it/images/9788892103771_0_0_1407_80.png)

lunedì 27 febbraio 2017

C'è un diritto a morire?

Esiste un diritto a morire? Considerazioni chiarificatrici …

A vicenda conclusa, conduco le seguenti considerazioni.
Ogni volta, si ripete la telenovela. I suoi passaggi sono i soliti, mi si passi la sintesi estrema:

1. malato terminale o senza speranza alcuna di guarigione invia un appello al presidente della Repubblica di turno con il quale chiede aiuto;
2. lo stesso, successivamente, manda un appello al Parlamento affinché vari subito una legge sul “fine – vita”, o variabilmente sul “testamento biologico”;
3. segue un intervallo breve ma di intenso silenzio;
4. improvvisamente, chi per lui comunica che il soggetto si trova in Svizzera e che si sta sottoponendo alle visite del caso;
5. qualche ora dopo, il portavoce improvvisamente comunica che il soggetto “può sempre cambiare idea”;
6. segue un silenzio di poche ore;
7. improvvisamente, arriva il comunicato con cui si annuncia la morte “dolce” del soggetto;
8. qualche ora dopo, si diffonde un ultimo messaggio del soggetto defunto nel quale si recita sempre lo stesso bozzetto “muoio all’estero perché il mio paese non me lo ha consentito”.

Al netto delle vicende soggettive e del singolo caso, e a prescindere dall’umana sofferenza esperibile in questo come in tanti altri casi, ritengo sia doveroso svolgere alcune considerazioni. Non possiamo giudicare le persone, ma riflettere sulle loro azioni sicuramente sì. Certo, le presenti potranno piacere come non piacere, ma quando leggo di considerazioni di terzi che non mi piacciono, non nego certo loro la possibilità di intervenire nella discussione. Spero valga lo stesso per me.
La sequenza (1) – (8) è ovviamente frutto di un’abile regia la cui finalità finale è ben chiara: non fare l’interesse del soggetto, ma utilizzarlo per investire di onda emozionale l’elettorato nazionale. Sì, alla fine il soggetto ha avuto quanto chiedeva ma ciò non lo ha  certo messo al riparo da approfittatori o da abili persuasori che desideravano strumentalizzarne la sofferenza. E non credo lo si possa negare. Peraltro, è stucchevole annunciare che “può anche cambiare idea” dopo che, a proprie spese, lo si è trasportato in Svizzera. Forse anche ipocrita, ma è funzionale al gioco retorico messo in scena. Tutto per realizzare il colpo ad effetto finale: è finalmente libero.
Libero … da che cosa? E qui veniamo alle riflessioni più dure. Se nella messa in scena mediatica, una sorta di spot pubblicitario/propagandistico, è ovvio che la responsabilità del soggetto venga diminuita e sciolta nell’apparato che ne ha gestito le ultime settimane, comunicati compresi, sulle motivazioni delle sue decisioni ci sono molte cose da dire.
In primo luogo, la libertà del soggetto. Da una vita scintillante e pericolosa ad una vita immobile, oscura e con mille difficoltà prima assenti. È comprensibile che ci senta prigionieri, è la condizione propria di qualsiasi disabile, ovvero di chiunque non possa liberamente entrare in relazione e relazionarsi soddisfacentemente con gli altri. Ma è sempre vita. Ecco il primo problema: non si tratta di quantità, ma di qualità. L’assenza di livelli elevati di soddisfazione personale nella vita che si esperisce non c’entra con la libertà. Voleva liberarsi della propria libertà? Ma è morto proprio per poterla affermare … No, al netto dei giochetti retorici, il soggetto ha rifiutato la vita, asserendo di voler riaffermare la propria libertà. Magari quella di cui godeva prima dell’incidente, una solo ricordata ed enfatizzata, oppure una solo sognata ora che viveva con quanto gli era rimasto. Ma la libertà c’entra con la vita?
Secondo problema. Cos’è la vita? Un insieme di desideri e moventi correlati? Oppure tanto altro? In altre parole, quando asseriamo che la “vita è mia”, cosa intendiamo? Una lunga sequela di pensatori moderni ci hanno detto e ripetuto che la vita è nelle nostre disposizioni personali, ovvero che possiamo farne quel che vogliamo. In merito, ritengo che si tratti di una semplificazione che riposa su due equivoci, distinti ma vagamente confusi. Innanzitutto, la vita non è un bene che consumiamo. La sua fungibilità non c’entra nulla, ma proprio nulla, con la qualità del prodotto. Certo se intendiamo la nostra esistenza come un bene, è del tutto naturale desiderare il massimo del profitto, ovvero che il bene – vita sia perfetto, e non malandato o fiacco o di bassa qualità. Cosa ha rifiutato il soggetto in questione? La vita? No, la qualità del bene-vita. Ma considerare la vita un bene, come un’auto o una moto o il conto in banca fa il paio con l’altro equivoco cui accennavo in precedenza, vale a dire la diretta permeabilità della disponibilità della vita a sorgente dell’arbitrio morale. In altri termini, quando affermo che “ la vita è mia” intendo anche asserire che ne posso fare quel che voglio e, cioè, che sono io soggetto morale che possa legiferarvi sopra. Il che è, almeno prima facie, del tutto erroneo. Infatti, tale soggetto morale è adagiato su una fallacia tanto grossa quanto invisibile ai più, vale a dire che una cosa è la volontà personale del singolo un’altra cosa la sua possibilità tecnica. Detto altrimenti, non è affatto consequenziale che se voglio qualcosa, questo qualcosa rientri nelle mie disponibilità per il semplice fatto che esistano una o più tecniche disponibili all’uopo. Ciò significa che quando asserisco la “vita è mia” sto semplicemente ribadendo verbalmente, e con qualche altro atto, un mio desiderio, una mia massima, un mio capriccio, un mio arbitrio in altri termini. Ma il fatto che lo stesso sia (tecnicamente) possibile, non garantisce in alcun modo circa la sua moralità. Anzi, la possibilità non comporta la sua liceità, chi lo pensi o lo sostenga, volutamente o in buona fede, cade in grave errore. Penso che la filosofia moderna abbia parlato in merito di fallacia naturalistica. Ma ometterò la cosa per tutelare la sensatezza delle presenti considerazioni. Che sia tecnicamente possibile fare qualcosa alla (mia) vita non autorizza alcun passaggio immediato alla sua bontà assiologica. Questo perché non è la possibilità materiale a rendere moralmente buona una determinata azione. Quando si asserisce che la “vita è mia”, in realtà, si asserisce che quanto voglia farne della stessa è … un mio diritto. E così giungiamo all’ultimo stadio delle presenti considerazioni.
I difensori del gesto estremo, anche molto disperato, a dispetto dell’ingentilimento retorico presentato ai media, si trincerano dietro al valico insuperabile del diritto soggettivo. Ma cos’è un diritto? Dall’infanzia sino alla terza età, la nostra epoca è attraversata dagli assertori apodittici del diritto infallibile del soggetto. Questo è un mio diritto. Questo è un mio sacrosanto diritto. Questo è un mio diritto fondamentale. E così via. Tutto, o quasi, è considerato, asserito e difeso, come un diritto del soggetto che lo concepisce, asserisce e difende. Non è così, ovviamente. Non ogni desiderio personale è un diritto. Non ogni capriccio è fonte di diritti soggettivi. Non ogni arbitrio è sorgente di diritti. Il diritto sta alla vita di ciascuno come ciascuno sta al mezzo. Ecco il punto. I diritti sono strumenti per la vita del soggetto, non viceversa. Altrimenti, si verifica quello che, i più sapienti di me, chiamano i “diritti insaziabili”. Ovvero, la progressiva, ed inarrestabile, estensione del novero dei diritti ha come suo corrispettivo la scomparsa del senso stesso del diritto soggettivo, vale a dire della legittima pretesa del soggetto a godere di un certo trattamento di favore in accordo ad una sua particolare condizione esistenziale. Ma se io asserisco che “essendo mia la vita, è mio diritto farne quel che voglio” ci troviamo alle prese con un grosso equivoco la cui strutturazione epistemica è difficilmente districabile per via dei mille equivoci su cui riposa. Disporre della vita non è un diritto. Sarebbe semplice, ma i più fraintendono tra aspirazione e tutela degli interessi personali. La fungibilità della vita non si traduce in sua disposizione, come quando si tratta un qualsiasi altro bene. Addirittura, si potrebbe rincarare la dose dicendo che la vita non è un diritto. La ragione di ciò è tanto semplice quanto ignorata. La vita è un insieme di condizioni, di stati, di relazioni, di mezzi, di progetti, di variabili. Ne consegue che essa è il fine del soggetto. Allora, come può la vita diventare strumento nelle disponibilità del soggetto? Trattasi di mera strumentalità che tradisce la prospettiva arbitraria del soggetto stesso. Infatti, affermare l’esistenza di un diritto personale sulla vita significa asserire che la vita è sottoposta al dominio del soggetto, e che, quindi, è, né più né meno, strumento per l’affermazione del soggetto stesso. Si potrebbe pensare a qualcosa di più paradossale? Ma questo è l’esito, ipotizzo non frutto di adeguata riflessione e ponderazione, di un altro stile di pensiero, e di atteggiamento, che connota, in lungo e in largo, la nostra mentalità corrente. Infatti, è conseguenza del nesso volontà – diritto. Eccoci, così, giunti, all’ultima stazione, al cospetto del terribile diritto del soggetto. In realtà, quando asserisco “la vita è mia” sto giustificando il mio imperio sulla vita. Pertanto, ogni contenuto della mia volontà è equiparabile ad asserti giuridici, la cui forza è corrispondente a quella di prerogative personali accordatemi dalla società cui appartengo per via della sorgente intima e personale della volontà che legifera. Ma questo è un insensato scimmiottare nel piccolo giardino del desiderio personale del singolo il meccanismo pubblico e generale del riconoscimento di diritti. Ed è insensato perché equipara erroneamente volontà e trattamento di favore. Non è così. Non funziona così. È pericolosa come dinamica. Elevare a rango di pretesa soggettiva meritevole di tutela e promozione erga omnes significa abbassare il diritto a questioni di bottega o di commercio tra singoli. Non è un caso che tutti i commentatori si siano prodigati o sentiti in obbligo di asserire che “nessuno può transigere” circa la bontà del desiderio del soggetto in questione. È ovvio che un siffatto stato di cose rende ciascuno uno straniero morale in casa d’altri. Così, il terribile diritto del singolo eleva steccati altissimi tra il “sé” e tutti gli altri, come se a casa sua vigesse un altro diritto, altri diritti personali …
In effetti, a ben guardare, il soggetto in questione non ha chiesto né la fine dell’accanimento terapeutico, che d’altra parte non era in corso, né tantomeno di porre fine alle sue sofferenze, che una buona terapia del dolore avrebbe facilmente consentito. Il soggetto ha chiesto di morire, ha scientemente e deliberatamente chiesto di rifiutare la vita. È normale se si considera la vita un bene fungibile. Se è difettosa, la si può ben rifiutare. Non è forse un suo diritto? Non è un diritto di recesso? La strumentalità della vita, però, ha inesorabilmente ridotto il soggetto che la rifiutava a strumento a sua volta. Infatti, rifiutare la vita in nome di un diritto personale a rispedirla al mittente, in quanto qualitativamente non all’altezza, significa, né più né meno, che il soggetto stesso è infine mezzo del diritto che asserisce. Ecco qua il punto cruciale: l’estensione inesorabile del catalogo dei diritti ha il rovescio di rendere possibile l’inversione del normale rapporto tra il diritto e il soggetto che ne fruisce. In altri termini, ed è questo ciò che ostende la divulgazione sul tema, il soggetto è divenuto strumento di affermazione del diritto stesso, e non più suo fruitore. La sua vicenda è stata sapientemente adoperata per affermare la sovranità assoluta del diritto a disfarsi della propria vita. E poco importa che inizialmente sia stata una scelta consapevole del soggetto o che il tutto sia partito dal soggetto stesso. Il diritto in questione ha finito con il fagocitare il soggetto stesso, a sua volta ingranaggio nel meccanismo infernale attivato: atomizzare i soggetti in regni parziali di diritti personali. Infatti, quando asserisco che “la vita è mia”, asserisco nel contempo che “solo io posso farne quel che voglio”. Il che, però, comporta anche la scissione dei rapporti tra il soggetto in questione e la comunità di appartenenza. Non v’è più un vincolo generalista che deponga circa la bontà o meno dei diritti soggettivi.
E qui giungiamo alle ultime considerazioni. Proliferano foto e meme degli ultimi tempi. Cosa ci dicono queste immagini? Che una persona soffre. Il moto immediato è cercare di fare qualsiasi cosa per lenire tali sofferenze. E questo è, in effetti, il messaggio ultimo di chi ha confezionato la telenovela, vale a dire far accettare ai più l’idea, nonché la bontà, di un (presunto) diritto soggettivo a porre termine alla propria vita. Ma soffriva davvero? Ecco, l’immagine non ce lo dice, ma, nella sua crudezza, nella sapiente disposizione della sua scenografia medica e mediatica, ce lo fa supporre. Che significa? Significa che vi è un significato emotivo che le immagini recano pur mostrando altro. Si parla tanto di post – verità, ma in fondo la crudezza del presente attuale agisce sugli strati profondi della nostra coscienza e parla al nostro di presente, alla nostra di vita, alla nostra di salute, alla nostra di volontà. Sì, quella visione attiva il nostro dispositivo intimo e inconscio di difesa perché mostra, e ci rende tangibile, la nostra stessa fragilità umana, la vulnerabilità corporale che ci caratterizza. Nella storia del soggetto in questione ciascuno ha visto la propria vita, ha scorto il concreto rischio di fare la stessa fine, ha gustato l’indesiderabile condizione di vita danneggiata, di libertà limitata, di bassa qualità … E questo ha attivato il primordiale meccanismo di difesa dell’io, vale a dire la negazione. Temo di perdere tutto quanto? Temo di perdere la mia libertà? Temo di perdere le bellezze della vita? Bene, nego questo timore. Ma per negarlo, devo anche rimuovere ciò che lo causa, vale a dire la visione che percepisco, le stesse foto retoricamente e ad arte prodotte allo scopo di suscitare disgusto. La conclusione è asserire circa la volontà espressa dal soggetto, ossia negare la causa del suo di disgusto, la vita stessa. Ma questo ci spinge ad un’ultima considerazione, la seguente: la qualità di una vita non risiede spesso nella sua vera o meno qualità, ma nella sua relazione con i nostri desideri. In altri termini, non vediamo con gli occhi, ma con il ventre. Ed una volta abilitato il passaggio dal desiderio alla sorgente morale, nulla diminuisce questa miopia soggettiva. Ma non è un problema solo del singolo, ma dell’intera comunità. Infatti, il normale esito è un nichilismo giuridico dal momento che i diritti valgono non più per tutti, ma per il singolo utente o, comunque, in funzione della sua eccezionalità. Ne consegue anche come il singolo sia del tutto solo. E questa non è una ricchezza o forza, ma una profonda debolezza. D’altro canto, il fatto che il soggetto in questione sia stato affiancato da un vero e proprio apparato la dice lunga sulla condizione di emarginazione e di esclusione dello stesso. Questo dovrebbe sollecitare più d’una legittima questione circa la sua effettiva libertà così come circa l’accertamento della sua effettiva volontà. Una persona sola o indotta, più o meno direttamente, a considerare poca cosa la sua vita e, magari, anche spinta a rifiutarla. Era cosciente? Era libero di farsi una sua idea? Di ponderare i pro e i contro? Questo è un problema insidioso dato che potrebbe falsificare l’intera telenovela mandata in onda. Ma non lo sapremo mai, con un soggetto divenuto testimonial di una causa non propriamente sua, del “terribile” diritto a rinunciare alla propria vita …



(url: http://www.documentazione.info/sites/default/files/field/image/rfd-right-to-die-articlelarge.jpg)

martedì 20 settembre 2016

Autocitazione #2

"è stata anche cucita addosso allo Jørgensen la responsabilità, o il merito, a seconda dei rispettivi punti di vista, di aver formulato per la prima volta una topica precisa e rilevante, il cosiddetto dilemma di Jørgensen"

(a. pizzo, Kelsen “legge” Jørgensen sul controverso rapporto tra logica e diritto, in r. d’alessandro - i. pozzoni (curr.), Prospettive storiografiche di teoria sociale Limina Mentis, Villasanta, 2015, p. 131)

Ed è proprio così: la ricezione "standard" ha inventato il dilemma di Jørgensen, modificando l'originale puzzle, tramutando un imbarazzo scientifico in una barriera insormontabile tra Sein e Sollen, tra Is e Ought, tra essere e dover essere ...

Possiamo uscirne?

Certo che sì! A condizione, però, che si torni a Jørgensen ...


(url: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO02airT-q3OwQBNajz93tQCrDK-OgCONNHzvKp8QHiNJLIVR2fxgdBDtoLSNnui04DEfyWhQVXuBieP2CD5mU7_Myn_TbGAslSJbWRQ2V0RsvrXLP4G4QOY3jPktoUNLP1Z2NnEl0WCFC/s1600/dilemma.jpg)



lunedì 27 giugno 2016

Seguendo Nussbaum ...

Finalmente pubblicato su "Filosofia e nuovi sentieri" la mia ultima fatica.

Seguendo ancora una volta Nussbaum, esamino gli incerti e confusi confini della libertà umana, dei diritti politici fondamentali e condizione disabile.

Questo perché, se non prendiamo seriamente i diritti, questi ultimi rimangono segni sulla carta ...


martedì 7 aprile 2015

Preview!

Di seguito l'immagine di preview di un saggio in fase di pubblicazione in un volume collettaneo.




Non appena il volume suddetto sarà stato pubblicato, ne darò pronta pubblicità.

giovedì 10 ottobre 2013

Diritto o pratica?



"Hanno quindi ragione per metà i giuristi quando sostengono o implicano che il fondamento della conoscenza del diritto fornita dalla giurisprudenza è il diritto stesso. La giurisprudenza è una scienza sussidiaria a una pratica sociale, una pratica che il senso comune chiama diritto e che si colloca in una zona costante della società, la coazione organizzata da norme"


(M. Jori, Del diritto inesistente. Saggio di metagiurispridenza descrittiva, ETS, Pisa, 2010, p. 62)


In maniera succinta, diciamo che Jori ha ragione nel sostenere quanto sostiene, ed anche che è nel giusto quando incontra nella sua descrizione i seguenti elementi:



1. il diritto è una pratica sociale;
2. quella dimensione normativa della società è giustamente identificata con il diritto (dal senso comune);
3. la giurisprudenza è una conoscenza derivata dal tipo di pratica sociale che intenziona;
4. il fondamento della conoscenza del diritto è il diritto medesimo, vale a dire quella porzione di società istituita e regolata da norme.



Se così stanno le cose, in cosa al contrario Jori è in torto? In negativo, rispetto all'elenco (in positivo) precedente, è possibile scorgere anche degli errori o, comunque, dei passaggi "tortuosi" nella sua descrizione. Sarebbe però troppo facile se li indicassi io, che sia il lettore a farlo!



(immagine tratta da: http://www.edizioniets.it/Priv_Foto_Libro/2297.jpg)

martedì 9 luglio 2013

Equivoci ...

"Filosofi morali e giuristi sembrano essere i clienti naturali del logico deontico. E, tuttavia, non sembra che si siano stabiliti buoni rapporti né con gli uni, né con gli altri. Colpa del venditore, probabilmente, che non sa presentare bene la merce. In realtà, molte cose possono aver contribuito a creare e a diffondere l’impressione che la logica deontica è irrilevante per l’etica e per il diritto. Se è così, si tratta di un’impressione sfortunata, perché ci sono parecchie questioni in logica deontica che riguardano, direttamente o indirettamente, la filosofia morale e la filosofia del diritto"


(A. Artosi, Il paradosso di Chisholm. Un’indagine sulla logica del pensiero normativo, Clueb, Bologna, 2000, p. 7)


Buone intenzioni non equivalgono automaticamente a buoni risultati.


Questo il caso, davvero emblematico, della logica deontica, il luogo terzo onde poter avvicinare i reami distinti della logica, da un lato, e del diritto, dall'altro lato.


Ma l'incontro desiderato non è mai avvenuto.


O, se si preferisce, può dirsi piuttosto che di incontri ne sono avvenuti parecchi lungo il XX secolo, ma l'unione non s'è mai consumata.


Per problemi di compatibilità, si vocifera ...


Per errati presupposti reciproci, a parer mio.


In ogni caso, per il pregiudizio complessivo secondo il quale la logica deontica potesse davvero formalizzare gli specifici contenuti morali degli enunciati normativi.


La logica può render conto, entro limiti strettissimi, della consequenzialità dei ragionamenti normativi, ma mai dire qualcosa intorno agli specifici contenuti valutativi degli enunciati delle norme.


Perdere di vista il limite semiotico della logica deontica, ha condotto a siffatti equivoci, dimenticando come la logica possa solamente rendere giustificabile le nostre intuizioni morali, mai dimostrarle more geometico!


La logica deontica riguarda davvero la morale o il diritto, ma non nella maniera sin qui erroneamente desiderata e/o creduta ...

mercoledì 5 giugno 2013

Il matrimonio è un diritto?



Il matrimonio è un diritto?
Perché quello omosessuale  non lo è.

Alieno a qualsiasi ipocrisia sulla materia, pur essendo il Nostro un Paese fondamentalmente ipocrita, e certo di farmi dei nemici per quel che dirò, e sosterrò (ma non pretendo ipocritamente di essere amico di tutti), spiegherò brevemente perché, a mio sommesso parere, nel caso dei cosiddetti "matrimoni gay" non può in nessun caso parlarsi di "diritto" (dei soggetti che vorrebbero contrarlo).


La  mia idea segue due strade differenti, una prende ad esempio il caso dei matrimoni eterosessuali mentre l'altra cerca di prendere sul serio una delle argomentazioni in forza della quale i sostenitori parlano di "violazione dei diritti", analizzando (almeno) una delle conseguenze paradossali che proprio tale argomento comporta (se preso sul serio).


L'unione tra due persone eterosessuali, libere e in possesso della capacità giuridica, che nel Nostro ordinamento si consegue al compimento della maggiore età (18 anni), è inquadrata, come materia giuridica, dal Codice Civile il quale lo definisce nei termini di negozio giuridico, in forza del quale un uomo e una donna dichiarano di volersi prendere reciprocamente come marito e moglie, e come un rapporto dal quale discendono conseguenze di natura e personale e patrimoniale. 


La famiglia è pertanto l'effetto del matrimonio eterosessuale, ossia tra due persone di sesso differente, le quali contraggono unione agli occhi della legge e s'impegnano personalmente nel loro rapporto, conseguendo dallo stesso precisi effetti civili, ossia patrimoniali.


Il Codice Civile, peraltro, declina in concreto l'inquadramento fondamentale che della materia offre la Carta Costituzionale la quale all'art. 29 ne parla nei termini di una società naturale fondata sul matrimonio e sulla parità, morale e giuridica, dei coniugi[1].


Nello stesso Codice peraltro si parla sempre di "marito" e di "moglie" ad indicazione del ruolo sociale attribuito ai singoli in quanto rispettive espressioni di due sessi differenti.


Ora, il matrimonio così stabilito è un diritto? Se lo è, sorgono dei dubbi, più o meno legittimi, sull'esclusione di alcuni soggetti dal poterlo liberamente contrarre. Questo almeno uno dei sentieri che i fautori del matrimonio omosessuale battono nella loro rivendicazione: essendo un diritto, escludere dei soggetti dal poterlo contrarre si configura nei termini di una discriminazione, ossia di una violazione dei diritti che spettano alle persone in quanto tali.


Ma il matrimonio eterosessuale tutto è fuorché un diritto nel senso che i soggetti interessati, un uomo e una donna, possono liberamente contrarlo ma non viene affatto loro garantita la relativa fruizione. La funzione del Codice Civile, peraltro, stabilisce come i due contraenti il matrimonio assumano nuovi stati personali, di marito, nel caso del contraente uomo, e di moglie, nel caso del contraente donna[2]. Ammesso, e non concessa, la possibilità di matrimoni per esponenti dello stesso sesso, sorge il problema dei relativi stati personali addotti dai due soggetti dello stesso sesso uniti in matrimonio.


V'è, nella cultura moderna, un perdurante quanto imbarazzante equivoco il quale porta a pensare che qualsiasi desiderio personale, o, se si preferisce, capriccio, sia un diritto, ossia una pretesa personale legittima, e, quindi, meritevole di tutela: da promuoversi (da parte della propria collettività di appartenenza). Il Codice Civile non qualifica la fattispecie del "matrimonio" nei termini di un diritto soggettivo, ossia di pretesa legittima da promuovere, ma di un contratto stipulato liberamente tra due parti.


Francamente, penso che l'equivoco nel caso presente sia doppio: 1) si equivoca sul significato, in termini di diritti, della parola 'matrimonio'; e, 2) s'intende il matrimonio tutta quella serie di effetti giuridici e patrimoniali che il matrimonio come rapporto comporta. 

In realtà, infatti, è l'esclusione da questi effetti per le coppie dello stesso sesso che provoca reazione e, in alcuni casi, anche sdegno e che, con molta probabilità, suppongo, porta a parlare di discriminazione o di violazione di diritti dei soggetti.


Ma è concettualmente infondato parlare al riguardo del matrimonio omosessuale di un diritto: non lo è per le coppie eterosessuali, perché dovrebbe esserlo per quelle dello stesso sesso?



Veniamo ora all'esame di un'argomentazione che i sostenitori dei matrimoni gay generalmente usano per giustificare la loro pretesa ad una tutela giuridica delle unioni tra soggetti dello stesso sesso.

Costoro argomentano più o meno nella maniera seguente:

Se i diritti non discendono dal tipo di coito che viene realizzato liberamente da due persone di diverso sesso, perché negare gli stessi diritti a due persone dello stesso sesso le quali liberamente decidono di dedicarsi al coito?

Mettendo tra parentesi la presenza di fondo dell'equivoco di cui sopra circa la natura e la definizione dei 'diritti', esaminiamo questa argomentazione.

Essa presenta due possibilità diverse in equilibrio simmetrico: il coito eterosessuale e il coito omosessuale. In forza di questa simmetria, vieta qualsiasi differenza per relativi trattamenti giuridici pena la discriminazione degli uni come degli altri. Ma siccome nel primo caso sono garantiti dei diritti, in genere di natura patrimoniale tra i coniugi, e nel secondo caso no, ecco che scatta il meccanismo della rivalsa: siamo in presenza di una discriminazione in quanto ad alcuni vengono negati gli stessi diritti.


Vista più nello specifico, l'argomentazione è erronea in quanto si contraddice internamente dal momento che finisce con il legare il godimento di determinati diritti alla pratica del coito piuttosto che legarli alla personalità di chi la pratica. Come a dire, se presa sul serio, che tale argomentazione finisce con lo spostare la titolarità del diritto in quanto tale dall'essere una persona al praticare una determinata azione. Peraltro, cosa che comincia con il non sostenere, giungendo infine, invece, proprio a sostenere tale derivazione.


Se davvero, ma non è certo questo il caso, per le ragioni viste in precedenza, il matrimonio è un diritto questo non discende dal fatto che un uomo e una donna praticano il coito, ma dal fatto che decidono liberamente di unirsi nel rapporto giuridico del matrimonio. Il coito, per dirla altrimenti, è secondario rispetto alla liceità della contrazione di matrimonio. Peraltro, gli effetti personali e patrimoniali, il vero cruccio delle coppie omosessuali, non derivano dal tipo di coito che viene praticato, etero o omo, ma dal matrimonio come rapporto (tra due persone di sesso differente). Questo perché non ha senso far discendere una conseguenza giuridica, peraltro delicatissima come un diritto soggettivo, non dall'essere una persona, ossia dalla nascita, come recita il Codice Civile, ma dal momento in cui la stessa sceglie di praticare il coito in una certa maniera.

Nel voler giustificare surrettiziamente, ossia senza alcun appiglio alle fonti del diritto interno, gli omosessuali, e chi per loro, finiscono con il rovesciare il fondamento antropologico del diritto stesso, spostando il soggetto del diritto dalla naturalità della persona in quanto tale, e prima di qualsiasi sua attività concreta, alla secondarietà della persona che, ad un certo punto, sceglie di vivere in un certo modo e, conseguentemente, produce determinate pratiche materiali.

Il matrimonio non è un diritto e, pertanto, non può essere invocato come tale dalle coppie dello stesso sesso. Il non prevederne la possibilità non è, per logica conseguenza, una discriminazione: non sussistendo in caso contrario un diritto, quanti vengono esclusi non possono in alcun modo sentirsi privati di una possibilità positiva.

Piuttosto, dal momento che in ogni caso bisogna parlare dei diritti delle persone, oggetti non disponibili alla contrattazione culturale e/o politica, è pensabile ad un miglioramento del trattamento patrimoniale dei soggetti costituenti delle coppie omosessuali. Questo è fattibile, ma senza mettere mano al diritto di famiglia.


Peraltro, se il reale desiderio delle coppie omosessuali è godere di maggiori diritti, che senso potrebbe avere forzare l'istituto del matrimonio secondo i propri desiderata?


Anzi, se l'obiettivo concreto sono i diritti soggettivi da fruire, per quale perverso motivo accanirsi contro il modello del matrimonio eterosessuale? Non sarebbe più facile, e meno irto di difficoltà, culturali e giuridiche, praticare questa via anziché scegliere di "scimmiottare" il matrimonio eterosessuale?


La stessa esperienza francese insegna come aprire ai matrimoni omosessuali presenti uno sconvolgimento tale del diritto interno, e che tocca materie diverse ma collegate, da chiedersi se il matrimonio ottenuto sia lo stesso cui si tendeva o non piuttosto una sorta di surrogato giocato tutto sul politically correct della lingua.

Per alcuni la forma è sostanza, per me, piuttosto, si scherza con le parole senza accedere mai per davvero alla sostanza delle cose. I diritti, per carità, sono ben altra cosa ed andrebbero difesi per davvero ai nostri giorni dal momento che sempre più concretamente vengono messi a repentaglio dalla comoda scusa della crisi per far venir meno il loro sostentamento, ossia la loro tutela e promozione, restando scomodi ma graditi ospiti sulla carta di qualche dichiarazione o invocazione.

Note
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[1] Art. 29 Cost.: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare".
[2] Art. 143 c.c.




(immagine tratta da: http://www.pronews.it/wp-content/blogs.dir/3817/files/2013/02/matrimonio-gay-2.jpg)