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venerdì 8 marzo 2019

Sulle spalle dei nani #3




Sulle spalle dei nani #3


Una lettura della cosiddetta autonomia differenziata

Cosa significa, allora, una maggiore autonomia? Siccome quest’ultima è richiesta da alcune regioni, si configurerebbe una situazione ove alcune regioni trattengono sul proprio territorio funzioni rilevanti, oltre che qualificanti, dell’azione propria di uno Stato, mentre tutte le altre, almeno allo stato attuale o in un primo periodo, manterrebbero l’attuale separazione di ruoli, competenze e funzioni tra Stato centrale e Regioni. 


Questo, in assenza di una cornice unica nazionale in merito ai livelli standard di prestazioni al cittadino da erogare sull’intero territorio nazionale, suscita già alcune perplessità e certo non pochi timori in merito all’eccessiva frammentazione locale dell’azione propria di uno Stato. Non per nulla si fa notare infatti come, nella retorica pubblica, si contrapponga uno Stato centrale, inefficiente ed iniquo, a Regioni, efficienti ed eque. In realtà, quel che si rimprovera allo Stato, segnatamente la sua centralità burocratica, può benissimo venir rimproverato alle regioni, ree di volere costituire, a livello locale, la medesima centralità che desiderano sottrarre allo Stato.

Comunque, a nulla valgono premesse come “nell’ambito unitario del sistema nazionale”, ed affini. Ma entriamo nello specifico. Le regioni in questione non si accontentano di nuovi poteri, chiedono anche nuovi finanziamenti. E qui i timori diventano ampi. Infatti, pur nei complessi meccanismi di calcolo, a processo approvato dal Parlamento, nei termini di legge dello Stato che ratifica l’intesa tra le regioni interessate e il Governo, emerge che lo Stato dovrebbe trasferire alle regioni la correlativa spesa, calcolata sul fabbisogno storico di queste ultime. Con l’aggiunta, certo non trascurabile, di ogni qualsiasi nuova entrata tributaria che in futuro potrebbe verificarsi. In altri termini, l’eventuale posteriore extragettito resterebbe sul territorio e verrebbe gestito direttamente dalle regioni medesime. 



E qui cominciano i problemi. Infatti, ciò equivarrebbe a consentire a queste regioni, le più ricche del Paese, di trattenere approssimativamente qualcosa come il 90% delle entrate fiscali attuali, pur in regime di compartecipazione tra Stato e regioni, nonché ogni futuro incremento nella misura del 100% del totale. Ma dette regioni contribuiscono alle entrate fiscali di tutto lo Stato. Ne consegue, pertanto, che, a regime, la quota complessiva dei finanziamenti centrali ai territori più depressi dovrebbe giocoforza diminuire. Non a caso, in molti hanno visto nella richiesta di maggiore autonomia una sorta di “secessione dei ricchi”, e sotto un certo aspetto, non può dirsi che abbiano torto. 


Altri ancora hanno ravvisato il concreto rischio di una “morte dello Stato”. Quest’ultima ipotesi, pur nebulosa dato che discutiamo di possibilità e di scenari inediti, però, non tiene conto della possibilità prevista dal decisore politico, ovvero quanto previsto dal terzo comma dell’art. 116 Cost. Vale a dire, perché prevedere questa possibilità se spostare funzioni, competenze e risorse dal centro alla periferia appare pericoloso? Soprattutto per la tenuta stessa della coesione nazionale? 

Il problema, a dire il vero, non è la forma della previsione, ma la sostanza dell’intesa tra Regioni e Governo. Detto altrimenti, una regione potrebbe pure chiedere il 100% delle possibilità previste dal comma terzo dell’art. 116 Cost., ma nessun Governo sarebbe obbligato ad accettarle tutte. Ed ancora, una regione potrebbe pure chiedere il 100% delle risorse attualmente erogate per svolgere queste funzioni a livello centrale o concorrente, ma in alcun caso il Governo è automaticamente costretto a cedere. 

Il problema, come si vede, è più di levatura morale degli attuali decisori politici che di tenuta democratica del sistema nel suo complesso, e rimanda, pur con una pluralità di livelli diversi, alla dicotomia tra forte e debole, tra attori istituzionali e decisori politici, dai territori economici alla redistribuzione della ricchezza, etc.


Apriamo, infine, una piccola parentesi sulla cornice di equità di un simile progetto.


Non si tratta, a ben vedere, di astratte ed altissime questioni morali, anche se in realtà la maggiore o minore prossimità di queste ultime alle situazioni reali dipende dall’ingegno che le declina in concreto e non da loro stesse. Si tratta, invece, di vere e proprie questioni di giustizia materiale, o, se si preferisce, sostanziale. Come asserisce Martha Nussbaum, ad esempio, «i doveri di giustizia sono molto rigidi e richiedono alti standard morali di tutti gli attori nel loro agire» (Nussbaum, Giustizia e aiuto materiale, p. 11). Per poter declinare in concreto cornici teoriche di riferimento ci vorrebbero decisori politici di grande statura, e questi, purtroppo, al momento mancano. Ma se a prendere le decisioni sono piccoli personaggi politici, ecco che le questioni di giustizia potrebbero venir eluse, con grave danno per l’intera collettività.


Da ultimo, certe realizzazioni concrete dell’ideale di giustizia vengono giustificate in nome di un tecnicismo politico avalutativo, vale a dire neutro rispetto alle medesime finalità cui mette capo. Questa sorta di avalutatività ruota intorno al frainteso concetto di diritto: non il diritto dei soggetti, ma l’oggettività materiale di leggi, codici, norme … Questo modo di procedere, oltre che ideologico, e per preciso calcolo politico, sul quale non entriamo, un po’ per pudore e un po’ per non fare il loro gioco, manca di considerare o di dichiarare che la legge «è un districarsi difficile e impegnativo nel ragionevole compito di trovare le strade per smussare i contrasti, promuovere la convivenza, impedire le prevaricazioni, assicurare a ciascuno, nella vita comune, una parte non mortificata» (Zagrebelsky, La virtù del dubbio, p. 51). Non una legge assoluta, e, per ciò stesso, vera, oltre che giusta, ma un diritto mite, «strumento di convivenza delle diversità» (Ivi, p. 50). Ma in questa presunta neutralità materiale del diritto, i suoi sostenitori innalzano un Moloch unico al cui altare sacrificare ogni differenza, ogni diversità, costituendo un unico diritto per tutti e per nessuno.

E la giustizia? Già, dov’è finita? Far parti eguali tra diseguali non è equo. Se il diritto ad una dimensione considera tutti su un piano di eguaglianza, sia pure solamente formale, non tiene conto, per come dovrebbe invece, di tutta una serie di «diseguaglianze che sorgono dalle abilità produttive, dai bisogni e altre variabili personali» (Sen, La diseguaglianza, p. 169). Detto altrimenti, nessuno nasce in parità con gli altri. Ognuno nasce all’interno di una rete di diversità, economica, culturale, sociale. Questa diversità influenza pesantemente la posteriore esistenza del soggetto, in positivo ma anche in negativo, con tutte le ricadute del caso riguardo a libertà personale, capacità lavorativa e benessere esistenziale complessivo. Dire che siamo liberi non ci rende affatto liberi se poi vi sono difficoltà materiali all’esercizio effettivo di detta libertà.

Inoltre, istituzioni che si limitano a declamare avalutativamente l’eguaglianza formale o la libertà teorica delle persone, rendono un buon servizio alla giustizia? Ovviamente, no. E questo la dice lunga sulla vocazione progressista o umana di coloro che esaltano la natura tecnica del diritto e delle legge. 


Al contrario, così come la libertà umana non esiste nella sola concezione astratta, ma, al contrario, ha bisogno di condizioni materiali di effettivo esercizio, per poter esistere non di per sé, ma al servizio di attori sociali umani concreti, le istituzioni come intendono promuovere la giustizia? Rammentiamo che il costituzionalista ha ben inteso questo compito nei due paragrafi dell’art. 3 Cost., un illustre sconosciuto ai novelli costituzionalisti degli ultimi decenni. Ci dice ancora una volta Sen, non a caso ideatore di un approccio alle capacità come declinazione concreta delle esigenze di giustizia, «dobbiamo anche riflettere su come le istituzioni dovrebbero essere regolate qui e ora, in modo da promuovere la giustizia favorendo la libertà e il benessere di coloro che vivono oggi, e che domani non ci saranno più» (Sen, L’idea di giustizia, p. 92). Come potrebbe conciliarsi un’autonomia differenziata con il compito costituzionale della rimozione delle cause materiali dell’ingiustizia? Oppure, peggio, come potrebbe accettarsi una ripartizione delle risorse economiche che rendesse impossibile la rimozione di dette cause in alcuni territori? O, ancora, come sarebbe possibile garantire standard anche minimi di servizi alla collettività con una dotazione finanziaria anche inferiore a quella attuale? Ma, e allargando ulteriormente il focus, come si potrebbe ancora parlare di redistribuzione della ricchezza se questa rimane su alcuni territori?


Sembra quasi, che noi si viaggi sulle spalle di nani, i quali soffrono di un particolare disturbo visivo in forza del quale il molto piccolo, e particolare, ha sostituito tutto il resto. Una caratteristica inversione del rapporto hegeliano tra le parti e il Tutto, indicativa della loro levatura politica.



(url: http://www.affaritaliani.it/static/upl2018_restyle/vies/viesti-secessione10.jpg)

Indice degli articoli relativi all'autonomia differenziata e ai suoi problemi (qui)

venerdì 1 marzo 2019

Sulle spalle dei nani #2

Sulle spalle dei nani #2
Una lettura della cosiddetta autonomia differenziata

Ha sicuramente ragione Gianni Ferrara quando scrive che ogni Costituzione ha una sua storia, e, quindi, una precisa origine storica dei suoi principi (Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, p. 12). E, nel nostro caso, il background dei costituenti è sicuramente l’esperienza fascista. Tuttavia, non è affatto detto che una tendenza generale debba per forza valere come evoluzione necessaria. Infatti, la stessa L. Cost. n. 3 del 2001 è debitrice nei confronti delle varie bozze e proposte di revisione costituzionale discusse dalla Commissione bicamerale D’Alema nel 1997, ovvero in una temperie culturale ben precisa. La riforma, pertanto, appare oggi “vecchia” dal momento che i bisogni avvertiti e le condizioni di loro effettiva realizzazione sono profondamente diversi. Ne consegue che lo stesso impegno a garantire condizioni eque di realizzazione personale assume un profilo decisamente eterogeneo.
Inoltre sembra che abbia ragione De Monticelli quando scrive che «il sentimento fondamentale è un disprezzo per il proprio prossimo che oscilla fra gli estremi dell’indulgenza e del rancore, propendendo decisamente per quest’ultimo, con un’ossessiva insistenza sul sospetto, la paura e la vendetta, apparentemente gli unici motori della storia» (De Monticelli, La questione morale, p. 34).
L’atavico vizio italico alle mancate virtù civiche presenta adesso la sua evoluzione, ovvero una strutturale incapacità a coagulare interessi privati al fine di produrre valore comune. Se Lanaro, nella sua monumentale storia dell’Italia repubblica, lamenta questa scissione tra pubblico e privato, tra Paese legale e Paese reale S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, p. 477 e sg.), è sicuramente la De Monticelli ad offrirci la diagnosi più evoluta e prossima al fenomeno osservato: «siamo un paese con troppi individui non formati […] una parte troppo grande delle persone, in questo Paese, non è mai uscita veramente dalla sua famiglia, ristretta o allargata. La nostra società civile è fatta di personalità fragilissime dal punto di vista dell’assunzione di responsabilità individuali […] Quando i partiti di massa novecenteschi sono finiti, questa immaturità è venuta alla luce» (De Monticelli, op. cit., p. 57).

Questo è puntualmente il caso della cosiddetta autonomia differenziata, ovvero la possibilità, contemplata dall’art. 116 Cost., di poter attribuire maggiori competenze e poteri alle regioni, tramite legge dello Stato, nelle materie “di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)”, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 119 Cost. Questi ultimi stabiliscono l’autonomia finanziaria degli enti locali.
In questo modo, i precedenti principi del decentramento e dell’autonomia hanno istituito un preciso regime che prevede sia entrate dirette delle regioni sia compartecipazioni alle entrate statali per la parte che riguarda un preciso territorio. In altri termini, l’art. 119 amplia le possibilità finanziarie degli enti locali, ma ne perimetra i confini. Secondo la dottrina costituzionale questi integrano i limiti statuiti dagli artt. 23 e 53 Cost. Il primo stabilisce una riserva di legge riguardo all’imposizione di prestazioni personali e patrimoniali nei confronti del cittadino. Il secondo invece stabilisce che tutti i cittadini e gli stranieri con interessi economici in Italia hanno il dovere di contribuire alle spese dello Stato mediante prelievi fiscali, in ragione della capacità contributiva di ciascuno e secondo criteri di progressività.


Alla luce di questa cornice generale, decliniamo in concreto la questione recentissima delle proposte di autonomia differenziata avanzate da alcune regioni. Queste ultime, forti di una precedente consultazione referendaria locale, hanno richiesto allo Stato un aumento di poteri e competenze a livello locale, segnatamente quelli relativi al terzo comma dell’art. 117 Cost. e quelli relativi alle lettere l), n) ed s).

Tralasciamo il fatto che il Governo non abbia recepito tutte le richieste motivate da parte delle regioni ed analizziamo, senza pregiudizi la questione, pur non potendo entrare nel dettaglio.
L’art. 117 Cost. elenca le materie relativa alla competenza legislativa nazionale, alla competenza legislativa regionale, alla competenza legislativa concorrente, nonché la riserva di legge di sola pertinenza regionale, quest’ultima formulata in termini residuali rispetto a quanto espressamente previsto dalla legge. Le materie di cui alle lettere l), n) ed s) sono le seguenti: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Invece, le competenze di cui al terzo comma del medesimo articolo sono le seguenti:

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 


Come si vede si tratta di parti importanti dell’azione di uno Stato.



(continua)


(url: http://maurobiani.it/wp-content/uploads/2019/02/autonomia-ricca.png)

lunedì 25 febbraio 2019

Sulle spalle dei nani #1




Sulle spalle dei nani #1

Una lettura della cosiddetta autonomia differenziata


V’è un trattato fondamentale che istituisce lo Stato italiano, e lo fa combinando due principi, distinti ma relati: 

1) l’unità del Paese, territoriale, istituzionale e burocratica; e, 


2) la sussidiarietà. 

In modo particolare, appaiono rilevanti gli articoli 3 e 5 della Costituzione. Mentre il primo coniuga l’ideale della giustizia nei due sensi, formale e sostanziale, impegnando attivamente lo Stato nella rimozione degli ostacoli materiali al pieno sviluppo personale degli abitanti del territorio nazionale, il secondo recita “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 


Ne consegue, pertanto, che gli impegni assunti dalla Repubblica nella rimozione delle cause della povertà personale dovrebbero passare per un servizio da attuarsi nelle esigenze dell’autonomia e del decentramento. In altri termini, il costituente, già nel 1948, concepiva lo Stato repubblicano nella forma di un attore politico capace di garantire l’uguaglianza sostanziale attraverso la partecipazione, solidale e responsabile, dei territori costituenti la stessa Nazione. D’altro canto, unità e indivisibilità appaiono come concetti distinti, ma non separati, nel qualificare lo Stato. 

Peraltro, nel progetto costituzionale questi due principi in opposizione al precedente regime fascista, ovvero l’idea secondo la quale uno Stato democratico riconosce la pluralità degli enti statuali e la dignità dei territori. 

Ebbene, l’art. 5 Cost. coniuga da un lato il decentramento, dal momento che le autonomie locali espletano un decentramento delle funzioni, e dall’altro l’autonomia dei servizi, dal momento che proprio perché le autonomie locali espletano funzioni il servizio è prossimale ai loro fruitori finali. Ma, come sappiamo, il testo originale è stato revisionato varie volte, pur integrando al proprio interno due clausole che ne rendono difficoltoso, ma certo non impossibile, una sua successiva modifica. La più importante è sicuramente quella avvenuta ad inizio secolo quando, con la L. cost. n. 3 del 2001, il decisore politico ha sostituito il precedente principio del parallelismo, secondo il quale Stato centrale ed autonomie locali esercitavano una loro potestà legislativa, con il seguente, ed attuale, principio della sussidiarietà. L’art. 118 Cost., infatti, come modificato, recita “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

Per dirla in breve, l’ordinamento italiano configura in termini sussidiari l’azione dei pubblici poteri i quali possono intervenire nel contesto sociale solo se questo intervento comporti maggiore efficienza, nella dissipazione delle necessarie risorse, e maggior efficacia, in riferimento ai risultati dell’azione intrapresa. 

Secondo la dottrina, peraltro, il principio di sussidiarietà è duplice: 

1) verticale: la ripartizione gerarchica dei poteri deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino; e, 


2) orizzontale: il cittadino, per il tramite dei cosiddetti corpi intermedi, deve poter collaborare con le istituzioni al fine di definire le strategie d’azione che possano incidere sulla realtà sociale a lui prossima. 

La disciplina costituzionale, pertanto, presenta due nuove fattispecie, rilevanti ai presenti fini, vale a dire:

a) la prossimità territoriale, come centro di aggregazione delle forze politiche e burocratiche; e, 

b) la privatizzazione dello spazio pubblico. 

La prima impegna gli sforzi pubblici nel considerare il fruitore finale sul territorio fine e protagonista dell’azione politica o amministrativa. 


Invece, la seconda frammenta lo spazio di elaborazione e decisione delle scelte politiche, ovvero pubbliche, in funzione di privati, più o meno grandi.


(continua)


(url: https://rome.carpe-diem.events/data/afisha/o/3f/73/3f73ed65d4.jpg?1551010064)


venerdì 7 giugno 2013

Federalismo (fiscale) in pratica, non solo in teoria ...



Il "mantra" del leghismo, si sa, è il federalismo fiscale, se si vuole, una variante economica, e molto più pratica, del separazionismo, o secessionismo, oppure ancora, se più aggrada, del divisivismo degli ultimi trent'anni di età berlusconiana[1].

Il ragionamento, né più né meno, e oltremodo pressapoco, funziona, e viene variamente declamato, nei termini seguenti: perchè noi genti del nord dobbiamo pagare più tasse di quelli del sud? Questo significa, infatti, molto semplicemente che i soldi delle nostre tasse vanno a mantenere quelli del sud.

Per Viesti questo è il frutto avvelenato del leghismo, il vero nocciolo duro di qualsiasi predicazione divisa in salsa polentonica, ossia l'aver sostituito l'idea dell'economia a somma positiva, in forza della quale "se l'altro si sviluppa per me è un bene, non un male"[2], con l'idea concorrente secondo la quale l'economia è "un gioco a somma zero"[3]. In questo modo, dato che il montante finale e complessivo è sempre lo stesso, vi sono quanti hanno di più ed altri meno. Le dimensioni della torta, per intenderci, restano sempre le stesse, ma cambia la consistenza delle singole fette: avere una fetta più grande degli altri è per me vantaggioso; averne una più piccola uno svantaggio.

Si è così formulata l'idea che i soldi dovrebbero restare là dove sono prodotti, e in misura maggiore che in precedenza e più di quanto l'attuale sistema perequativo nazionale non faccia.

V'è così stato un fiorire di analisi su quanto paghino certi territori in tasse e quanto di queste ultime resti presso le stesse comunità di origine al fine di invocare una maggiore "giustizia territoriale".

Ma il ragionamento di poco fa è erroneo, tanto nel merito quanto nella sostanza.


In primo luogo, perché non tiene conto della differente capacità impositiva dei singoli: è normale, credo, che chi guadagna di più, contribuisca in misura maggiore. C'è, forse, qualcuno che osi negarlo? 


In secondo luogo, non è certo sufficiente parlare di capacità impositiva se non si tiene conto della finalità nazionale della perequazione: ri - distruibire il reddito su scala nazionale al fine di riequilibrare la distruzione della ricchezza. Anche questo è, almeno credo, un concetto chiaro e poco dubbio: non è, forse, compito dello Stato favorire i più poveri e diminuire il potere dei più ricchi? Alzi la mano chi la pensa diversamente, ma in tal caso dovrebbe anche avere la decenza di giustificare la sua tesi. 


In terzo luogo, cosa c'entrano i territori con la redistribuzione della ricchezza? Già, mi chiedo cosa c'entrino dal momento che la Costituzione è chiara: si parla di redistribuzione del reddito, ossia di parità, equità ed eguaglianza, tra i cittadini che abitano il territorio nazionale, e non tra singoli territori![4] Sostituire i 'territori' ai 'cittadini' significa istituzionalizzare in concreto, oltre che de jure, la sproporzione economica tra parti dello stesso territorio nazionale, ossia innalzare barriere posticce alla redistribuzione della ricchezza.

Solo che siccome la secessione è un miraggio di fatto irrealizzabile e siccome la Costituzione non è modificabile nella parte relativa ai diritti -  e per fortuna! - ecco che il leghismo batte la strada, apparentemente più semplice, del federalismo fiscale. Grettamente, la sua pubblicità suona nei termini grossolani esposti in precedenza, ma in realtà il discorso è molto più complesso. Vediamo di semplificare al massimo: dati nuovi, e più ampi poteri, agli enti locali, in primo luogo le regioni e i comuni, com'è possibile finanziare queste competenze? Ossia: quale dev'essere l'entità dei trasferimenti finanziari a tali enti? Vi sono due idee al riguardo: 1) lo Stato trasferisce il necessario economico; e, (2) le regioni attingano direttamente ad una parte del gettito fiscale "all'interno dei propri confini"[5]. E questa è certamente la prima botta, benché non ancora definitiva, alla giustizia sociale, e al meccanismo della solidarietà interna tra cittadini dello stesso Stato. Ma, agli occhi dei leghisti non basta ancora. Va rafforzata anche nella sostanza. E come si fa? Il ragionamento seguito dai leghisti e da Tremonti è sostanzialmente lineare: siccome esiste comunque un meccanismo ultimo di perequazione nazionale, che in qualche modo travalica la differenza regionale, e i relativi confini, istituzionali e di competenze, è bene intaccare l'entità di tale fondo perequativo. E come? Basta ritoccare al basso i "livelli minimi garantiti"[6], di modo che lo Stato non possa in alcun modo finanziare in misura equivalente, o superiore, al livello attuale i territori con minor capacità impositiva. Questo vuol dire, molto in breve, "ripartire diversamente le risorse disponibili: meno al Sud più al Nord, meno ai più poveri e di più ai più ricchi"[7].

Siccome i livelli essenziali sono bassissimi, si tratta di uno standard medio nazionale inferiore, e di parecchio, ai livelli attuali, ecco che le risorse attuali vengono tagliate e rimangono, inutilizzate, nelle mani dei territori dove sono costituite, ossia quelli a maggior capacità contributiva.

A questo punto, la separazione in casa tra cittadini è bella che realizzata, oltre che camuffata da attuazione del federalismo amministrativo previsto nell'ultima grande riforma della Carta (2001).

Ovviamente, un discorso di attuazione delle autonomie locali andrebbe posto in tutt'altra maniera, e su basi nettamente differenti, oltre a presentare una complessità non irrilevante, dal calcolo del costo di ogni servizio alla perequazione infrastrutturale, ma al federalismo di casa nostra, ossia il leghismo, va più che bene.

D'altra parte, il leghismo non ha certo il timore di dire quel che davvero pensa, e vuole. Il nuovo motto, infatti, del "prima il Nord" sintetizza efficacemente proprio quest'ordine di idee: i soldi sono di chi li produce.


Peccato che non si riconosca altrettanto che i trasferimenti fiscali al Centro ritornino nella misura del 90% almeno proprio nei territori di origine dato che il Sud importa prodotti e servizi dal Nord. 

Pensare allora che la torta sia unica e che l'economia sia un gioco a somma zero è indice anche di miopia, oltreché di egoismo viscerale.

Ma ai leghisti anche questo non importa, al massimo ti diranno, se stufati dalle tue parole, "fora di ball!", come a dire: "tu per me non esisti!".


Chissà se Miglio pensava a questo quando parlava di evoluzione dello Stato ...



(immagine tratta da: http://www.lemiepiante.it/img/germogli77.jpg)


Note
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[1] Mi sono recentemente occupato dell'influenza (velenosa e oltremodo nociva del 'berlusconismo' in un post recente, al quale ovviamente rimando: http://alessandropizzo.blogspot.it/2013/06/berluscones.html.
[2] Cfr. G. Viesti, "Il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce" (Falso!), Laterza, Roma - Bari, 2013, p. 63.
[3] Ibidem.
[4] Ivi, p. 64.
[5] Ivi, p. 68.
[6] Ivi, p. 71.
[7] Ivi, p. 70.

giovedì 24 gennaio 2013

What is federalism?

In Italian political debates about waht political form for the Nation, there exists a sort of mantra, well known as federalism, a term good for every times, since at least 1992. 


If everybody use it, it isn't clear what means or what they mean by it: for anybody it means that Italy must become a federal republic, even if it remains unclear waht type of federal state, if with local states or regions; for anybody it means just to increase local powers than central powers, even if it remains unclear what balance must be between local or central too; there are some politics who use it without attaching to it a clear meaning ...



Tomorrow voting but in Italy hovers a ghost named federalism, and nobody knows what is it.



For me, this is a unpleasant consequence of scandal politics' tragic sequence in 1992, a historical conjuncture named Tangentopoli, or corruption in public affairs, when it seemed to all that  there was only one way out: to change form to the State, even by carriyng out constitutional reforms of actual State.



Since, we run behind the term federalism without having clear ideas about it nor knowing its real social costs .



Meanwhile, however, some old back in the field and italians are ready to vote them again!



It's true: the history teaches nothing.



Perhaps, the term federalism, for our history, means nothing, but in political competition it is important because it moves votes.


(immagine tratta da: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VPKQ03cHtkfGq-KB3F7e_RkWpXoFXJ9drBvYn2Vu6vwED-IiffDX4m3jwcW5tXyUSKa3TOCkbk2Dd3zVRjA5fhmM2peyF0odu17PRiKndLLODU_wvtEO8ijaxxXG9jsEJelF_YIZqyo/s1600/federalismo68740_img.gif)



Personally, I'm tired listening and reading the term 'federalism' while I think there are many other problems to be addressed, challenges to overcome, than to brandish the threat of separation of parts of the national territory ...

lunedì 10 dicembre 2012

La crisi politica, il giuoco delle parti e l'equivoco (sempre vivo) del '92



Cosa lega assieme crisi politica, crisi economica e crisi morale nell'Italia del 2012? La risposta è semplice quanto disarmante: l'equivoco del '92!

Cosa intendo con equivoco del '92? Semplice, quell'insieme di desiderata; errori; confusioni; ignoranza che accompagnano i deliri revisionistici nostrani a partire dal 1992 e che malconsigliano all'opinione pubblica il recepimento della vita legislativa del Paese in tutti questi anni, e anche in questi giorni dopo la brevissima stagione dei tecnici.

Il tam tam dei media è già iniziato: Monti si dimetterà, l'esecutivo andrà in scadenza, le Camere verranno sciolte, si tornerà alle urne, lo spread tornerà a salire, l'UE comincerà a trattarci come la Grecia (non ce ne vogliano gli ellenici per il tono del paragone), gli USA diranno che l'instabilità politica non è un bene, etc. etc. etc. Sono rituali ormai obsoleti, parole già sentite, minacce già presentate, personalmente ne ho memoria sin dal 1992 appunto! L'anno in cui l'onda travolgente di un'indagine giudiziaria, abilmente cavalcata da mezzi di comunicazione di massa, in special modo quelli privati che dovevano contendere con quelli pubblici una maggiore visibilità, presentò all'opinione pubblica l'immagine, certo deformata, di un Paese del tutto corrotto e senza alcuna speranza di redenzione futura. Già allora si profilò la controfigura del politico, ossia il tecnico, più capace del primo, più adatto del primo, più onesto del primo, che avrebbe dovuto condurre il Paese fuori dal guado, fuori dal marasma di Tangentopoli, e commettendo da subito il peccato originale di quella stagione: dimenticare che non è il tecnico, ma sempre il politico, che siede in Parlamento, a decidere cosa e come fare.

Così consigliavano i media di allora, in diretta dal Tribunale di Milano. Così gli italiani intesero la faccenda, in maniera ovviamente riduttiva ma, a suo modo, efficace: il Sistema è definitivamente corrotto e va cambiato riscrivendo le regole del gioco politico.

Facendo aggio sulla proverbiale ignoranza politica, per non dire anche giuridica, degli italiani, ossia dell'opinione pubblica del Paese, alle prese in contemporanea con le rigidità di quella crisi economica, che fece assimilare in chiave limitativa il Trattato di Maastricht (sempre del '92), che cominciò a gustare i frutti proibiti del qualunquismo e dell'impolitica, e a considerare, più o meno conseguentemente, l'intera categoria politica come un insieme ben affiatato di ladri.

Moggi era ancora al di là dal guadagnare gli onori della cronaca, più agevolmente vi riuscirono i politici di allora, travolti dalle indagini e da un'opinione pubblica mal informata.

Prese così forma l'equivoco del '92, ossia quell'insieme di aspettative, più o meno legittime, di desideri, più o meno meschini, di progetti, più o meno arditi, che hanno descritto la storia politica del Paese da allora sino ai nostri giorni.

Penso che siano almeno quattro le tendenze diverse che si contendono la palma del comando all'interno dell'equivoco stesso:

1. la sostituzione della legge ordinaria dalla legge costituzionale;
2. la spoliticizzazione della legge ordinaria in guisa di malintese materie tecniche;
3. la riforma della legge ordinaria per via costituzionale;
4. la riforma dei costumi politici attraverso una riforma delle istituzioni.

Queste tendenze, nei loro coaguli particolari, e spontanei, generano tre effetti diversi, ma contemporanei:

a. confondere il comportamento di singoli come un risultato ineluttabile quanto definitivo, ossia irreversibile, del sistema nel suo insieme (da qui l'esigenza di modificare la forma dello Stato);
b. equivocare la fonte del diritto con il braccio esecutivo (da qui l'esigenza di assicurare stabilità ai governi e di rafforzare il vincolo di voto);
c. confondere l'impoliticismo con il comune sentire della gente (da qui l'esigenza di rafforzare il vincolo territoriale e di aumentare la vicinanza tra istituzioni e territori).

Il coagulo (a) ci ha portato al mantra delle riforme costituzionali: l'ossessione, tutta italiana, di dover modificare a tutti i costi la Costituzione, facendovi entrare norme non più assiologiche ma sempre più tecniche (ora anche il pareggio di bilancio!), prefigurando forme futuribili di organizzazione statuale, senza però pensare che il problema stesse magari nella legge ordinaria piuttosto che in quella costituzionale, che descrive la cornice di riferimento, delegando sovente a quella ordinaria il compito di declinare in concreto quanto previsto in termini di valore dalla legge costituzionale.

Il coagulo (b) ci ha condotto al mantra dell'esecutivismo, con tutti i suoi corollari (presidenzialismo; premierato; iniziativa legislativa; poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri; durata nel tempo del Governo; aumento delle sue prerogative innanzi al Parlamento; etc.), dimenticando che, sempre secondo la Costituzione, seppur lacerata e strappata in più parti dal coagulo (a), la centralità del Potere in Italia non risiede nel Governo, ma nel Parlamento. Aver dimenticato ciò, consente di vedere necessariamente un male nelle crisi di governo, un danno nelle durate dei governi, un limite alla loro azione il meccanismo delle fiducie/sfiducie (dimenticando anche come il Governo non sia affatto eletto dagli elettori, ma il frutto della rappresentanza parlamentare di questi ultimi). La perduranza di ignoranza da parte dell'opinione pubblica al riguardo e di facili giochi elettorali delle parti fanno sì, come accaduto dal '92 sino ad oggi, che si consideri sempre più negativamente la funzione d'indirizzo politico, da parte del Parlamento, e sempre più con favore un aumento dei poteri del Governo, magari anche diminuendoli al Parlamento. L'insistenza sul meccanismo elettorale, sulla necessità che il Capo del Governo sia eletto, che magari anche i ministri vengano eletti dal popolo, è sintomo di questo coagulo, che non tiene in alcun conto la realtà dei fatti, ossia che per la nostra Costituzione il centro del potere politico non sta nell'esecutivo (Governo) ma nel legislativo (Parlamento). Confondere la normale dialettica parlamentare con il trasformismo è anch'esso un sintomo dell'azione eversiva del coagulo (b). Lo stesso dicasi per la valutazione negativa per i compromessi parlamentarsi, considerati inciuci e non, per come correttamente andrebbero intesi, per accordi che rappresentanti politici raggiungono, anche a prezzo di tempo, sforzi, energie, confronti dialettici.

Veniamo, infine, al coagulo (c): credere, a torto, che la crisi della politica possa venir superata attraverso una maggior vicinanza delle istituzioni al territorio, dimenticando come il problema non stia nella struttura, ossia nell'organigramma istituzionale, ma negli uomini che la vivono e la mandano avanti. Eccoci allora all'ennesimo mantra: decentrare le istituzioni, indebolendo il potere centrale e rafforzando i poteri locali. Passi che ciò sia in gran parte anche l'esito, del tutto previsto, ma in salsa nostrana, del glocalismo, ma è a dir poco imbarazzante pensare che ciò possa aumentare il bene comune il quale, invece, viene del tutto perso di vista in nome di non meglio precisati interessi locali e/o giustizie territoriali, il che, al contrario, significa molto più semplicemente enfatizzare le diversità territoriali prendendo atto della naturale diversità, e sproporzione, tra parti del territorio Nazionale. Ecco, dunque, i frutti avvelenati del coagulo (c): federalismo (che non ha molto senso: federare entità sub-statali come le Regioni?); autonomismo (e il nesso territorio - lobbies locali?); indipendentismo (ma se i problemi non si riesce a risolverli assieme, cosa fa credere che sia possibile risolverli da soli?); et similia.

Ora, pur non volendo rompere le uova nel paniere, credo che siano oramai giunto il momento di sbarazzarci definitivamente dell'equivoco del '92, incapace di risolvere davvero i problemi, che ha contribuito ad aggravare (come ad esempio il disavanzo pubblico, frutto della scellerata scelta di aumentare i centri di potere, dando loro facoltà di mettere le mani nella marmellata), e di tornare finalmente ad occuparci dei veri problemi (la morale dei politici in quanto rappresentanti della volontà popolare), di tornare allo spirito della Costituzione (dare esecuzione alle parti ancora non applicate e migliorare alcuni meccanismi istituzionali già previsti), di occuparci seriamente della moralità pubblica (rimuovendo le cause materiali che, rafforzando le diseguaglianze, spingono molti lungo la strada del "compromesso" morale pur di guadagnare posizioni di vantaggio), e di finirla con un sistema mediatico che enfatizza alcune categorie politiche, a scapito di altre, non informando peraltro adeguatamente l'opinione pubblica sulla realtà dei fatti.            


(immagine tratta da: http://anpibazzano.files.wordpress.com/2009/11/firmacostituzione.gif)