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mercoledì 12 agosto 2015

La Buona Scuola ... pillola 3


(url immagine: http://win.gildavenezia.it/hp-img/BuonaScuola_noi.jpg)

Proseguiamo il nostro esame sommario della L. n. 107 del 2015.

I commi 3 e 4 definiscono l’organico dell’autonomia nei termini del contingente di personale, docente e non docente, necessario alla data istituzione scolastica per dare seguito alla “programmazione triennale dell’offerta formativa” finalizzata al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti”. 

Il comma 5 lo specifica nei termini che seguono: «organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai  sensi  del  comma  14». 



In altri termini, l’organico del personale viene considerato diretta espressione dei bisogni di personale delle singole istituzioni scolastiche le quali vengono così a vantare fabbisogni di personale per le proprie “esigenze didattiche”, esigenze “organizzative” ed esigenze “progettuali”. 



L’erogazione del servizio pubblico di istruzione, pertanto, si articola e si distingue in:

 

a)        didattica;

b)        organizzazione;

c)        progettazione.

 

L’autonomia scolastica, dunque, viene declinata in termini di fabbisogno di risorse umane finalizzate alla didattica, all’organizzazione, interna e nei rapporti con l’esterno, della singola istituzione scolastica, e, infine, alla progettazione, didattica, educativa e di vision organizzativa.



Queste esigenze sono considerate espressione della progettazione formativa triennale che le istituzioni scolastiche formulano sulla base dei bisogni e delle richieste del territorio di riferimento. Il comma 14, infatti, descrive le fasi di elaborazione e approvazione del piano suddetto. Esso «e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e' approvato dal consiglio d'istituto». 



Pertanto, la L. n. 107 del 2015 viene a modificare la previggente disciplina riguardante l’iter di progettazione ed adozione del Piano dell’Offerta Formativa. Ma, a mio avviso, è del tutto singolare come da tale piano triennale vengano fatte derivare, da parte del legislatore, tutta una serie di precise conseguenze per il personale scolastico. Cioè, i «docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento». In altri termini, l’organico dell’autonomia concorre a realizzare quanto espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, garantendo assieme didattica, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Non che siano celle vere e proprie novità per chi lavora a scuola, ma suona sinistro che tale estensione dei compiti della funzione docente sia imposta dal decisore politico tanto senza adeguata contrattazione con i lavoratori quanto senza rinnovare un contratto del comparto scaduto nel 2009, e per di più modificando ex post la disciplina del Testo Unico del 1994 che specifica la funzione docente. 


In altri termini, il legislatore sta stabilendo che d’ora innanzi il docente realizzerà attività di: a) didattica; b) potenziamento; c) sostegno; d) organizzazione; e) progettazione; f) coordinamento. Ed è una misura sinistra per un altro aspetto, perché da un lato dilata a dismisura le competenze di servizio da svolgere per la funzione docente e dall’altro lato, però, non prevede alcuna forma di compensazione per tale estensione delle competenze, dirette ed indirette, della funzione docente medesima. Detto altrimenti, la funzione docente aumenta esponenzialmente le sue dimensioni, ma tutto ad invarianza di spesa corrente per quanto concerne le retribuzioni.



Come si vede, infatti, e come sarà ancora più chiaro in seguito, con l'esame del comma apposito, l'erogazione del bonus al merito, vale a dire di un ben misero compenso accessorio, una tantum e solo per pochi, non compensa affatto una tale smisurata estensione delle competenze di servizio di pertinenza della funzione docente!


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