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sabato 25 luglio 2015

La Buona Scuola ... pillola 1

La legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, altrimenti detta nel dibattito pubblico legge “La Buona Scuola”, consta di un solo articolo di ben 212 commi.  Misteri della normografia italiana, verrebbe da dire!


È, a tutti gli effetti, una legge delega (nel numero di 9 in totale) al Governo per intervenire a modificare le discipline collegate e direttamente interessate dalla presente legge al fine di coordinarle con l’attuale progetto di riforma del sistema. 


L’art. 1, comma 1, indica le finalità da conseguire che vengono declinate, alquanto sommariamente a dire il vero, nei successivi commi, e che autorizzano il Governo ad intervenire successivamente al fine di armonizzare le discipline vigenti con il nuovo assetto. 

Prendiamo in considerazione, al momento, il solo primo comma. Si compone di due parti, distinte ma collegate: una prima elenca le finalità che il servizio pubblico di istruzione deve conseguire; e, una seconda parte collega queste ultime al desiderio di dare «piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria». A ben guardare, allora, tutto il comma 1 si compone di 134 parole delle quali 104 per esplicitare le finalità cui dare corso e 30 per coordinare queste stesse alla completa attuazione della cosiddetta “autonomia delle istituzioni scolastiche”, introdotta nel nostro ordinamento interno dall’art. 21 della L. n. 59 del 1997. Detto altrimenti, su ben 1019 caratteri, 794 servono ad introdurre 11 nuove finalità nel sistema di istruzione mentre 225 servono a collegare queste ultime ad un obiettivo “di sistema”, vale a dire attuare, per loro tramite, l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le finalità sono le seguenti:

 1)  «affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza»;

2)  «innalzare i livelli di istruzione» delle studentesse e degli studenti, «rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento»;

3)  innalzare i livelli di «competenze delle studentesse e degli studenti», «rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento»;

4)   «contrastare le diseguaglianze socio-culturali»;

5)   contrastare le diseguaglianze «territoriali»;

6)   prevenire e recuperare l’abbandono scolastico;

7)   prevenire e recuperare la dispersione scolastica;

8)  «realizzare  una scuola aperta»;

9)  «garantire  il  diritto  allo studio»;

10)    garantire «le pari opportunità di successo formativo» dei cittadini;

     11) garantire le pari opportunità «di istruzione permanente» dei cittadini.

Nuove finalità per la scuola del domani? Non direi proprio.

Fondamentali? Manco a sognarlo! 

Ma d'altra parte, sono il frutto di una precisa scelta politica da parte del decisore politico. Gli operatori scolastici con difficoltà le considererebbero strategiche per il servizio pubblico di istruzione, non è dello stesso parere il legislatore!

Ma ci torneremo sopra in seguito.


(url immagine: http://www.giuliocavalli.net/wp-content/uploads/2015/05/scuola-riforma-renzi-meritocrazia.jpg)

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