La legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, altrimenti detta nel dibattito pubblico legge “La Buona Scuola”,
consta di un solo articolo di ben 212 commi. Misteri della normografia italiana, verrebbe da dire!
È, a tutti gli effetti, una legge
delega (nel numero di 9 in totale) al Governo per intervenire a modificare le discipline collegate e
direttamente interessate dalla presente legge al fine di coordinarle con
l’attuale progetto di riforma del sistema.
L’art. 1, comma 1, indica le
finalità da conseguire che vengono declinate, alquanto sommariamente a dire il vero, nei successivi
commi, e che autorizzano il Governo ad intervenire successivamente al fine di
armonizzare le discipline vigenti con il nuovo assetto.
Prendiamo in considerazione, al momento, il solo primo comma. Si compone
di due parti, distinte ma collegate: una prima elenca le finalità che il
servizio pubblico di istruzione deve conseguire; e, una seconda parte collega queste
ultime al desiderio di dare «piena attuazione all'autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione
finanziaria». A ben guardare, allora, tutto il comma 1 si compone di 134 parole delle quali
104 per esplicitare le finalità cui dare corso e 30 per coordinare queste
stesse alla completa attuazione della cosiddetta “autonomia delle istituzioni
scolastiche”, introdotta nel nostro ordinamento interno dall’art. 21 della L.
n. 59 del 1997. Detto altrimenti, su ben 1019 caratteri, 794 servono ad
introdurre 11 nuove finalità nel sistema di istruzione mentre 225 servono a
collegare queste ultime ad un obiettivo “di sistema”, vale a dire attuare, per
loro tramite, l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le finalità sono le seguenti:
1) «affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza»;
2) «innalzare i livelli di istruzione» delle studentesse e
degli studenti, «rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento»;
3) innalzare i livelli di «competenze delle studentesse e degli studenti»,
«rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento»;
4) «contrastare le diseguaglianze socio-culturali»;
5) contrastare le diseguaglianze
«territoriali»;
6) prevenire e recuperare
l’abbandono scolastico;
7) prevenire e recuperare la
dispersione scolastica;
8) «realizzare una
scuola aperta»;
9) «garantire il diritto
allo studio»;
10)
garantire «le pari
opportunità di successo formativo» dei cittadini;
11) garantire le pari opportunità «di istruzione
permanente» dei cittadini.
Nuove finalità per la scuola del domani? Non direi proprio.
Fondamentali? Manco a sognarlo!
Ma d'altra parte, sono il frutto di una precisa scelta politica da parte del decisore politico. Gli operatori scolastici con difficoltà le considererebbero strategiche per il servizio pubblico di istruzione, non è dello stesso parere il legislatore!
Ma ci torneremo sopra in seguito.
(url immagine: http://www.giuliocavalli.net/wp-content/uploads/2015/05/scuola-riforma-renzi-meritocrazia.jpg)
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