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mercoledì 25 febbraio 2015

Chi vuole il docente di sostegno? Parte seconda!

(continua da qui)



(url immagine: http://www.hattivalab.org/hattivalab-docs/contenuti/comune/super-abile%20def..jpg)


Peraltro, salta agli occhi la sfasatura tra l’intento, di per sé lodevole, di innalzare il livello della qualità dell’inclusione scolastica, con quanto previsto all’art. 4 ove si prescrive un numero abnorme di formazione universitaria sulla didattica inclusiva. Così, siamo al solito equivoco: aumentare le conoscenze non significa migliorare le competenze del singolo docente. Per di più, creare la domanda di formazione, sebbene indotta per via normativa, ha l’effetto di aumentare il costo della stessa formazione. Chi se lo sobbarcherà? Il docente! 

Peraltro, il relatore conclude la presentazione dell’articolo in questione scrivendo “I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca inquadrando tali docenti in appositi ruoli, dai quali non si può uscire, non più con la normale mobilità come oggi avviene, ma solo con il passaggio di ruolo”. Appare difficile comprendere il senso di questa limitazione. Appare una gabbia imposta per amore di attivazione nei confronti dei docenti di sostegno, presenti e futuri, piuttosto che uno strumento per innalzare la qualità dell’inclusione scolastica. Sembra voler dire il relatore, e in ciò sicuramente sostenuto da pareri distorcenti di associazioni e di genitori, ed anche di qualche accademico lontano dalla concreta realtà scolastica, che chi sceglie di lavorare nel sostegno lo fa senza convinzione, senza trasporto, senza vocazione, come tram per passare un giorno alla materia. Di conseguenza, rendendo più difficile questa possibilità, con l’istituzione di un vero e proprio ruolo di sostegno, si eviterebbero i “furbetti”, come ci chiama Faraone, sottosegretario all’Istruzione, coloro cioè che lavorano sul sostegno senza la vocazione di essere docenti di sostegno. A me pare più operante un transfert negativo che altro. In altri termini, attraverso un inasprimento peggiorativo della condizione professionale del docente di sostegno si vuol trasferire metaforicamente su quest’ultimo parte delle sofferenze vissute da genitori e volontari. Aggravare la posizione professionale del docente di sostegno non migliora l’inclusione scolastica né la motivazione o la preparazione di quest’ultimo. Peraltro, appare leggermente incostituzionale modificare lo stato giuridico del docente di sostegno soltanto senza modificare contestualmente quello di tutti gli altri. Perché il docente di sostegno sì? E perché tutti gli altri no? E una volta che la sua mobilità professionale sia resa così impossibile, chi è convinto che migliorerà contestualmente le sue prassi? Ingabbiarlo nel “ruolo”, come erroneamente definito dal relatore, non risponde ad alcuna logica pedagogica o di deontologia professionale, ma solo al desiderio malcelato di “punire” il docente di sostegno, con ogni evidenza reo di non addossarsi parte delle sofferenze di famiglie e associazioni. Francamente, non vi vedo alcun altra ragione. Non è una norma equa. Non è una norma qualificante. Non è una norma premiante l’impegno costante e quotidiano dei docenti di sostegno. Peraltro, a queste condizioni, ma chi si sogna lavorerà sul sostegno con gioia e trasporto?



Anche l’art. 6 risponde al medesimo intento punitivo. Infatti, in nome di una non meglio precisata “continuità”, ma mantra ricorrente nelle cose di sostegno, si istituzionalizza la deriva del sostegno come coppia simbiotica alunno disabile – (suo) docente di sostegno. Infatti, scrive il relatore “permanenza decennale nel posto di sostegno”. Perché? Cosa cambia rispetto al vincolo attuale, di cinque anni? Perché dieci anziché, poniamo, quindici? O venti? O cinquant’anni? Qual è il timore del relatore? E dei familiari? E delle associazioni? Perché legare il docente di sostegno nel ruolo per dieci lunghi infiniti spossanti usuranti anni? In cosa dovrebbe, pertanto, migliorare la qualità delle sue prestazioni? Sembra un ergastolo, una pena subita senza colpe, un’espiazione simbolica per i sensi di colpa e per le sofferenze quotidiane patite da altri. Invece, per i docenti precari sul sostegno scatta l’obbligo una durata dell’incarico di durata superiore all’anno, “a seguito di contrattazione collettiva”. E siccome di contrattazione collettiva non si vede manco l’ombra, dato che ogni anno il Governo reitera il blocco della contrattazione sine die, e il contratto è scaduto nel 2009, per i precari si vede un danno minore rispetto ai colleghi di ruolo. Forse colpevoli di essere di ruolo. Probabilmente colpevoli di essere docenti di sostegno. Sicuramente debitori nei confronti dei genitori stressati dei propri alunni …



La chiosa finale denuncia, a mio onesto modo di vedere, la maniera usuale della parte datoriale di ignorare del tutto l’opinione dei sottoposti, sui quali si glissa, per cercare sponde e consensi presso le “associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari”. Di conseguenza, senza discussione, senza condivisione, senza consultazione, il miglioramento delle prassi di inclusione scolastica viene imposta ex lege dall’alto. Siccome, parte della presente proposta, verrà incorporata nel famigerato decreto scuola di fine Febbraio 2015, e sul quale con ogni probabilità verrà anche posta la questione di fiducia, appare svilente qualsiasi tentativo di migliorare la cultura di sfondo del presente provvedimento. A nessuno importa l’opinione delle parti in causa, il parere di chi in prima persona porta avanti questo lavoro, tutto viene imposto dall’alto senza discussioni, e con il consenso di associazioni, improvvisamente divenute sponsor importanti per interventi legislativi restrittivi, punitivi e peggiorativi. Tanto, chi vuole il docente di sostegno?


(url immagine: http://www.superabileonlus.org/ita/images/super/super.jpg)


Fornita la cornice, il relatore riassume i contenuti dei singoli articoli. 
Mettiamo da parte, allora la relazione, e leggiamo alcuni degli articoli, a mio avviso, più rilevanti.

L’art. 1 punto b) prescrive “effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curriculari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate”. E questo andrebbe bene. Sono le modalità a suscitare alcune perplessità. Infatti, lo stesso comma aggiunge con “predisposizione, attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato”. Una beffa burocratica sulla falsa riga di quanto prescritto dalla L. n. 170 del 2010: un PEI e un PSP, valutazioni generose e quel che l’alunno fa, fa.

L’art. 1 punto f) impone alle istituzioni scolastiche di “indicare nel piano dell’offerta formativa criteri e strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità”. Francamente, mi pare una prescrizione del tutto superflua: si fa già oggi. A cosa serve imporlo? I desideri di chi vengono pertanto soddisfatti? Degli utenti medesimi? Io non credo. E, soprattutto, come migliora la qualità dell’inclusione? Peraltro, è in sede di bilancio sociale che di documentano le prassi realizzate, non nella previsione generale. Come giudichi un’istituzione dalle poche righe che dedica agli alunni disabili? Non puoi. Ma al legislatore questo importa.

L’art. 1 punto h) impone l’istituzione “di appositi ruoli per il sostegno didattico”. L’unica domanda possibile è: perché? Cui prodest? Non al docente di sostegno, incattivito dalla prigionia cui viene costretto per legge. Non all’alunno disabile, sostanzialmente indifferente a che il personale in organico di diritto sia immobilizzato nel ruolo di sostegno. Peraltro, non si comprende perché nel calcolo della prigionia non vengano conteggiati gli anni di pre – ruolo. Questo al legislatore sembra non importare.

L’art. 1 punto l) prevede la “garanzia della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli alunni per i quali l’autorità sanitaria ne ha prescritto l’uso”. Divertente. Non possiamo passare farmaci agli alunni normodotati, ma possiamo addirittura somministrarli a quelli disabili? E chi si assume una tale responsabilità? Ci verrà forse imposto un patentino di pronto intervento sanitario? Ma sì, tanto che ci siamo!

L’art. 1 punto m) è, a dir poco, pericoloso. Infatti, prevede l’individuazione di “livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l’inclusione scolastica”. Ovviamente, si tratta di livelli assenti nella presente legge, se ne prevede la loro imposizione. Peraltro, come nel caso del comma precedente, appare ridondante la precisazione di cosa sostanzi l’inclusione scolastica: scuola, sanità e società! E il tutto deve passare per la scuola … insomma, meno che mai il docente di sostegno continuerà ad essere un insegnante. Forse, sarà un infermiere dedito al proprio alunno, un assistente particolare e personale di quest’ultimo, e si interesserà del catetere da sostituire, del farmaco da somministrare, delle aspettative lavorative, della burocrazia sociale, e così via! Pertanto, e finalmente, il docente di sostegno supplirà in ciò alla famiglia la quale, così, potrà per alcune ore non dover pensare a quel figlio/a così gravoso!

L’art. 1 comma 3 sostiene che rientrano “fra i bisogni educativi speciali” le aree della disabilità, dei disturbi evolutivi, dei disturbi specifici dell’apprendimento e dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Alè! Il sostegno scolastico diviene il contenitore di qualsiasi special needs! A ciascuno il suo PEI, a tutti il proprio PSP, normale didattica per ciascuno, e tutti contenti! Abbiamo innalzato la qualità dell’inclusione. Almeno così recita la legge.

L’art. 4 comma 4 recita “Sono istituiti quattro ruoli per il sostegno didattico”, ciascuno per ogni grado scolastico. Il comma 4 “restringe” la mobilità professionale prescrivendo che il passaggio di ruolo di sostegno a quello di scuola dell’infanzia o primaria “può avvenire solo secondo le norme che disciplinano il passaggio di cattedra”. E questo appare ridondante: è tutt’ora così! Perché il legislatore precisa “solo secondo le norme”? Il comma seguente aggiunge “Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione e al tirocinio – formativo attivo, può essere disposto sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per il passaggio di cattedra”. Quindi, con una restrizione iniziale di disponibilità utili per ottenere il passaggio di cattedra. Resta la perplessità di fondo: un docente immobilizzato come può innalzare la qualità delle sue pratiche professionali? Pensando, magari, che siccome di lì non può muoversi e, quindi, tanto vale dedicarsi al proprio lavoro? Se così fosse, il legislatore, e con esso i familiari e le associazioni, hanno proprio una bassissima considerazione degli insegnanti, prima ancora che di quelli di sostegno! Una concezione, peraltro, che è lontana anni luce da quel che è per davvero tale lavoro! E questo, a ragion veduta, però, poco importa dal momento che si stanno imponendo restrizioni e punizioni sulla base di una visione preconcetta, ed anche un po’ ideologica, a dire il vero, di cosa consista il lavoro di docente, e segnatamente quello di sostegno!

L’art. 6 recita “al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di chiedere il passaggio di cattedra su posto disciplinare, sono tenuti a coprire il posto in organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione”. Ripeto la domanda: perché? Attualmente, il vincolo è quinquennale, come si migliora il diritto allo studio innalzandolo arbitrariamente a dieci? E come mai non vi si conteggia pure il servizio pre – ruolo? Peraltro, è deformante, da un punto di vista professionale, il vincolo posto in essere al singolo alunno disabile per l’intero ordine o grado di istruzione. Siamo docenti o assistenti? E la presa in carico, non era collegiale? Perché, dunque, il docente di sostegno deve essere legato all’alunno disabile? Peraltro, chi lavora a scuola sa benissimo che il rapporto minimo tra docente di sostegno e alunni disabili è mediamente di uno a due/tre, quando non quattro o cinque. Quindi, il docente di sostegno in questione dovrebbe seguire per l’intero ordine o grado di istruzione tutti e due/tre/quattro/cinque alunni? Il legislatore forse è miope o forse ignora come vadano le cose a scuola, ma tale vincolo è del tutto dispregiativo della professionalità del docente di sostegno, abbassato alla stregua di un assistente socio – sanitario e legato a doppio filo ai propri assistiti …

L’art. 10 per prevenire l’ondata di ricorsi giurisdizionali elevati negli anni scorsi da parte delle famiglie, istituisce la procedura della conciliazione obbligatoria prima di adire alle vie legali.

L’art. 16, infine,ribadisce una costante nel processo riformatorio in ambito di politica scolastica, vale a dire il riformare il tutto a saldi invariati. Cioè, a costo zero oppure producendo economie per le finanze pubbliche. In questo caso, si prescrive che dalla presente legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Ergo, se aumenta la formazione imposta, il suo costo ricade sugli operatori per i quali vige l’obbligo di surplus conoscitivo. Invece, da un punto di vista sistemico, se la coperta corta è la stessa per tutti, tra chi tira di qua e chi tira di là, qualcuno rimarrà scoperto. Chi?




L’impressione finale è dolorosamente negativa. La presente legge farà sì contenti alcuni stakeholders, nell’ignorare i portatori di interesse chiamati in causa direttamente, come i docenti, ma anche il personale ATA e gli stessi dirigenti, ai quali tutto viene imposto ex lege, ma non serve affatto ad innalzare la qualità dell’inclusione scolastica. Peraltro, in aggiunta, suscita dei brividi sinistri l’inserimento di DSA e BES nella gestione della disabilità. Infatti, sembra che il legislatore voglia sostituire il docente di sostegno con la presa in carico collegiale come già avviene per i DSA e i BES. Senza ulteriori oneri finanziari, dunque, significherebbe un passaggio di consegne dal sostegno al PSP, dalla cura particolare alla cura generale, e di facciata, del consiglio di classe. In fondo, la legge n. 170 del 2010 è, a mio onesto modo di vedere, il cavallo di Troia che, forse, fagociterà presto il sostegno scolastico, con il gaudio dei familiari, la soddisfazione delle associazioni, il piacere di colleghi curriculari, dirigenti e personale ATA. 



(url immagine: http://www.superabile.it/repository/ContentManagement/information/P517430078/nocera%20salvatore_150x124.jpg)


La morale conclusiva della disamina della presente legge è: chi vuole il docente di sostegno? Di certo, non io …

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